Ordinanza — n. 39164/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl difensore di Ayman Johar propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bologna del 24 maggio 2023 di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per i reati di rapina aggravata e porto d'armi in luogo pubblico. 1.1 Il difensore lamenta che la contestazione non chiariva se il coltello e il palanchino di cui al capo di imputazione fossero detenuti dall'uno o dall'altro imutato, per cui Aymar avrebbe dovuto essere assolto ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39164/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. per i reati di rapina aggravata e porto d'armi in luogo pubblico. 1.1 Il difensore lamenta che la contestazione non chiariva se il coltello e il palanchino di cui al capo di imputazione fossero detenuti dall'uno o dall'altro imutato, per cui Aymar avrebbe dovuto essere assolto ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AYMAN JOHAR nato il 20/02/2001 avverso la sentenza del 24/05/2023 del GIUDICE PER LE INDAGENI PRELIMINARI del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Ayman Johar propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bologna del 24 maggio 2023 di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per i reati di rapina aggravata e porto d'armi in luogo pubblico. 1.1 Il difensore lamenta che la contestazione non chiariva se il coltello e il palanchino di cui al capo di imputazione fossero detenuti dall'uno o dall'altro imutato, per cui Aymar avrebbe dovuto essere assolto ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso proposto è inammissibile. 2.1 Ai sensi dell'art. 448 bis, comma 2 bis cod. proc. pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017. "Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"; pertanto, poiché il ricorso è successivo alla data di entrata in vigore del comma sopra richiamato, non rientrando i motivi di ricorso in nessuno di quelli indicati, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12/09/2023 Il Consigliere estensore Il Pr