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Ordinanza — n. 39162/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39162/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39162/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Locato Erik ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 14/0:3/2023 ,che aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto Locato responsabile di reato di cui all'art. 641 cod. pen. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce erronea applicazione di legge penale ed inidonietà della moivazione in relazione all'applicazione della recidiva

Regesto Legislator

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art. 641 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39162/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto tardivamente. 1.14L Poiché la motivazione della sentenza è stata depositata contestualmente al dispositivo, ai sensi dell'art. 585 comma 1 lett.

Parole chiave

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reticenza dolosa dei difetti lotta contro la frode bancarotta fraudolenta abbandono del procedimento per truffa rinuncia al reddito reddito non dichiarato

Disposizioni normative citate

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art. 641 cod. pen
Il difensore di Locato Erik ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 14/0:3/2023 ,che aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto Locato responsabile di reato di cui all'art. 641 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOCATO ERIK nato il 17/09/1988 avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Locato Erik ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 14/0:3/2023 ,che aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto Locato responsabile di reato di cui all'art. 641 cod. pen. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce erronea applicazione di legge penale ed inidonietà della moivazione in relazione all'applicazione della recidiva

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto tardivamente. 1.14L Poiché la motivazione della sentenza è stata depositata contestualmente al dispositivo, ai sensi dell'art. 585 comma 1 lett.

a) cod. proc. pen. il termine per l'impugnazione scadeva il 29 marzo 2023, mentre il ricorso è stato depositato soltanto in data 31 marzo 2023.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così decis