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Ordinanza — n. 38979/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed as inadmissible due to lack of grounds for acquittal review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38979/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible. The defense argued for a violation of law regarding the assessment of responsibility and sentencing, but failed to cite established jurisprudence prohibiting such appeals. Consequently, the court ruled that the appeal must be dismissed without examining the merits of the substantive claims.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Appeals against plea bargain sentences alleging omitted evaluation of acquittal conditions are inadmissible; the court declares them inadmissible de plano.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible de plano omitted acquittal conditions sentencing review procedural bar pena convenzionale concorso materiale di reati commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorrente non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 129 cod. pen.
violazione di legge (art. 129 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata espressione delle ragioni poste alla base dell'accertamento di responsabilità e della commisurazione della pena.
Art. 616 cod. proc. pen.
27201401) 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
art. 129 cod. pen
violazione di legge (art. 129 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata espressione delle ragioni poste alla base dell'accertamento di responsabilità e della commisurazione della pena.
art. 129 cod. proc. pen
violazione di legge (art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
27201401) 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401) 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISCUOLO IVAN nato a NAPOLI il 24/09/1993 avverso la sentenza del 24/05/2023 del Giudice per le indagini preliminari del TRIBUNALE di IMPERIA. udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Genova applicava al ricorrente la pena concordata per il reato di concorso in rapina aggravata.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 129 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata espressione delle ragioni poste alla base dell'accertamento di responsabilità e della commisurazione della pena. Il ricorrente non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401) 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 19 luglio 2023.