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Ordinanza — n. 38978/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed as inadmissible due to lack of grounds for acquittal review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38978/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal against a plea bargain sentence inadmissible. The defense argued for a violation of law regarding the assessment of responsibility and sentencing, but the court noted that such appeals are barred by established jurisprudence. Consequently, the appeal was rejected de plano, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal against a plea bargain sentence is inadmissible if it merely alleges the judge failed to evaluate conditions for acquittal under Art. 129, as the court must declare inadmissibility de plano.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea bargain sentence acquittal conditions review de plano declaration procedural costs award offesa al credito abuso di carte-chèques retrocessione di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorrente non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
27201401) 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
Art. 129, cod. pen.
violazione di legge (art. 129 cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
violazione di legge (art. 129 cod.
art. 493-ter cod. pen
648 e dall'art. 493-ter cod. pen..
art. 129 cod. pen
violazione di legge (art. 129 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata espressione delle ragioni poste alla base dell'accertamento di responsabilità e della commisurazione della pena.
art. 129 cod. proc. pen
violazione di legge (art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
27201401) 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401) 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHATIB WANIIS nato il 18/08/2002 avverso la sentenza del 20/03/2023 del Giudice per le indagini preliminari del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Genova applicava al ricorrente la pena concordata per i reati previsti dall'art. 648 e dall'art. 493-ter cod. pen..

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 129 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata espressione delle ragioni poste alla base dell'accertamento di responsabilità e della commisurazione della pena. Il ricorrente non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401) 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 19 luglio 2023.