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Ordinanza — n. 38977/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging legal qualification after plea bargain in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38977/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the defendant attempted to challenge the legal qualification of the facts after agreeing to a plea bargain in the second instance. The defense argued the conduct should be classified as negligent receipt of goods of dubious origin under Article 712 of the Penal Code, but the court held that such agreements bind the parties. Consequently, the court ruled that once an agreement is reached on the facts and their legal characterization, the defendant cannot unilaterally modify this description in a subsequent appeal.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: In cases of plea bargaining in the second instance, the defendant cannot challenge the legal qualification of the facts once an agreement is reached, rendering such appeals inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain second instance legal qualification challenge inadmissible cassation appeal binding nature of agreement procedural waiver rights infrazione alla legge sulle armi traffico aggravato di stupefacenti porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
«E' inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 712 c.p.
Gaetano VIGILIA, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione, lamentando la violazione e l'erronea interpretazione dell'art. 712 cod.
art. 712 cod. pen
Gaetano VIGILIA, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione, lamentando la violazione e l'erronea interpretazione dell'art. 712 cod. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
«E' inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020
Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004
279504 - 01, Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv.
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019
599 e fondato sull'inesattezza della qualificazione giuridica del fatto (vedi Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv.
Sez. 6, Ordinanza n. 23332 del 06/04/2023
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIGILIA GAETANO nato a Napoli il 17/02/1999 avverso la sentenza del 19/01/2023 della Corte di appello di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 19 gennaio 2023, la Corte di appello di Napoli, a seguito della rinuncia da parte dell'imputato Gaetano VIGILIA a tutti i motivi di gravame e della presentazione di una richiesta di applicazione di pena concordata con il Procuratore Generale ha applicato, ai sensi dell'art. 599-bis cod proc pen, la pena di anni 3 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 10, 12 legge 497/1974, 648 e 416-bis-1. cod. pen.

2. Gaetano VIGILIA, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione, lamentando la violazione e l'erronea interpretazione dell'art. 712 cod. pen. conseguente all'erronea qualificazione giuridica del fatto descritto al capo 2) dell'imputazione. Secondo la difesa la condotta descritta in rubrica doveva esser inquadrata nella fattispecie di cui all'art. 712 cod. pen. come colposa ricezione di un bene di dubbia provenienza.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge. Nel cd. patteggiamento della pena in appello le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504 - 01, Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715).

4. Va, quindi, ribadito il principio di diritto elaborato da questa Corte secondo cui nell'ipotesi del cd. «patteggiamento in appello», non è consentito all'imputato rimettere in discussione la descrizione del fatto e la sua qualificazione giuridica una volta che, sulla base di esse, si sia raggiunto un accordo con il pubblico ministero; ne consegue che deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per cassazione, proposto avverso la sentenza pronunciata in appello in esito all'accordo raggiunto ai sensi del citato art. 599 e fondato sull'inesattezza della qualificazione giuridica del fatto (vedi Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01:

«E' inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale», negli stessi termini da ultimo Sez. 6, Ordinanza n. 23332 del 06/04/2023, Jovanovic, non massimata).

5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativa mente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammen