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Ordinanza — n. 38974/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and lacking specific grounds under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38974/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling it was manifestly unfounded and overly generic. The appellant argued the lower court failed to consider a justification for criminal responsibility, but the defense did not specify the alleged cause. The court held that such vague challenges on substantive criminal liability fall outside the scope of admissible cassation grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.: An appeal challenging the substantive criminal responsibility in a plea bargain proceeding is inadmissible if it lacks specific grounds and requires a new factual assessment beyond the court's limited review.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds criminal responsibility plea bargain Article 448 CPP manifestly unfounded limited review portata geografica dell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Il Tribunale di Milano applicava ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. al Landolfi, su richiesta dello stesso e con il consenso del Pubblico Ministero, la pena dimesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa per le imputazioni allo stesso ascritte (633 e 639-bis cod.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
4.Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.
Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Anche in sede d'impugnazione della sentenza di patteggiamento deve infatti osservarsi la disposizione di cui all'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., da cui deriva che la Corte di cassazione possa rilevare, d'ufficio, la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità del richiamato art.
Art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
pen., da cui deriva che la Corte di cassazione possa rilevare, d'ufficio, la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità del richiamato art. 129, comma 1, cod.
art. 444 cod. proc. pen
Il Tribunale di Milano applicava ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
103 del 2017, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv.
Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri
279761- 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari
Sez. 2, n. 49446 del 03/10/2018, Zingari
pen.; ciò sempre che si sia in presenza di un ricorso ammissibile e a condizione che i citati presupposti siano con evidenza enucleabili dalla sentenza impugnata e non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto (Sez. 2, n. 49446 del 03/10/2018, Zingari, Rv.
Sez. 1, n. 27752 del 09/05/2017, Menegotti
Sez. 1, n. 27752 del 09/05/2017, Menegotti, Rv.
Sez. 3, n. 394 del 25/09/2018, Gilardi
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANDOLFI YURI LUCA, nato a Milano il 27/11/1995 avverso la sentenza del 28/11/2022 della TRIBUNALE DI MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del difensore, Avv. Robert RANIELI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Milano applicava ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. al Landolfi, su richiesta dello stesso e con il consenso del Pubblico Ministero, la pena dimesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa per le imputazioni allo stesso ascritte (633 e 639-bis cod. pen.).

2. Il Landolfi ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore deducendo un unico motivo di ricorso con il quale ha dedotto la nullità della sentenza per non avere tenuto conto della ricorrenza di una causa di giustificazione.

3. Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto con motivo manifestamente infondato, oltre che palesemente generico ed aspecifico, non avendo il ricorrente neanche indicato la causa di giustificazione oggetto di mancata pronuncia secondo la allegazione della difesa. 4.Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761- 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337-01;

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01), tra le quali in modo perfettamente ragionevole non rientra la denunzia di vizi motivazionali sul tema della penale responsabilità, avendo l'imputato, con l'accesso al rito speciale, rinunciato a contestare le premesse storiche dell'accusa mossa nei suoi confronti (in termini, Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, Rv. 264595-01, secondo cui, in tema di patteggiamento, la motivazione della sentenza, in relazione alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'ad 129, comma 1, cod. proc. pen., può anche essere meramente enunciativa, poiché la richiesta di applicazione della pena deve essere considerata come ammissione del fatto e il giudice deve sentenza di proscioglimento solo qualora dagli atti risultino elementi tali da imporre di superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega alla formulazione della richiesta stessa).

4. Il motivo valica quindi il perimetro entro cui il citato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. circoscrive lo scrutinio esercitabile da questa Corte. Anche in sede d'impugnazione della sentenza di patteggiamento deve infatti osservarsi la disposizione di cui all'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., da cui deriva che la Corte di cassazione possa rilevare, d'ufficio, la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità del richiamato art. 129, comma 1, cod. proc. pen.; ciò sempre che si sia in presenza di un ricorso ammissibile e a condizione che i citati presupposti siano con evidenza enucleabili dalla sentenza impugnata e non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto (Sez. 2, n. 49446 del 03/10/2018, Zingari, Rv. 274476-01;

Sez. 1, n. 27752 del 09/05/2017, Menegotti, Rv. 270271- 01); condizione, quest'ultima, che costituisce naturale espressione dei limiti di cognizione propri del giudizio di legittimità (Sez. 3, n. 394 del 25/09/2018, dep. 2019, Gilardi, Rv. 274567-01). Ciò premesso, occorre rilevare che sulla base degli indicati parametri, non vi sia spazio alcuno per addivenire, nel presente grado di giudizio, al proscioglimento evocato dall'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., a fronte di ricorso che non supera il vaglio di ammissibilità attesa la sua assoluta genericità e considerato, in ogni caso, che l'indagine sull'eventuale assenza di profili di responsabilità penale, con riferimento ad una quanto mai generica causa di giustificazione, richiederebbe un'approfondita rivalutazione delle risultanze probatorie del procedimento, qui preclusa per le ragioni già indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle