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Sentenza — n. 38962/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court annuls conviction for forgery due to prescription while remanding recidivism sentencing.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38962/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's conviction for forgery and counterfeiting documents because the statute of limitations had expired. The defense argued the sentence was disproportionate, but the Court ruled that the most serious crime was recidivism, which required a minimum sentence of four months. Consequently, the judgment was annulled without remittal for the expired charges, with the case remanded only for the remaining recidivism charge.

Regesto Legislator

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Art. 648, comma quarto, cod. pen.; Art. 157, primo comma; Art. 161, secondo comma, cod. pen.: In cases of continued offense, the most serious crime is identified abstractly by the statutory maximum penalty; if the less serious crime has a higher statutory minimum, the concrete sentence cannot fall below that minimum, and expiration of the limitation period extinguishes the liability for those specific charges.

Parole chiave

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statute of limitations recidivism sentencing continued offense statutory maximum penalty annulment without remittal criminal liability extinction statutory minimum penalty risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 648, comma quarto, cod. pen.
Orbene, nel caso oggetto di scrutinio, il reato più grave è quello di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen., che prevede sei anni di reclusione quale pena edittale massima, a fronte del reato di cui agli artt.
Art. 157, primo comma, cod. pen.
Art. 161, secondo comma, cod. pen.
art. 133 cod. pen
Sotto un secondo profilo deduce la sproporzione della pena irrogata rispetto ai fatti contestati, evidenziando che la motivazione risulta del tutto apparente e non tiene conto dei criteri posti dall'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite, n. 25939 del 28/2/2013, Ciabotti
Sezione 5, n. 854 del 18/11/2022, Glaoui
Sezione 5, n. 854 del 18/11/2022, Glaoui, Rv.
Sezione 3, n. 18099 del 15/11/2019, Niang
284184 - 01; Sezione 3, n. 18099 del 15/11/2019, Niang, Rv.
Sezione 2, n. 36107 del 16/5/2017, Ciccia
279275 - 01; Sezione 2, n. 36107 del 16/5/2017, Ciccia, Rv.
Sezione 4, n. 30557 del 7/6/2016, Cadi
271031 - 01; Sezione 4, n. 30557 del 7/6/2016, Cadi, Rv.
Sezione 2, n. 49007 del 16/9/2014, lussi
267689 - 01; Sezione 2, n. 49007 del 16/9/2014, lussi, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZEnel procedimento a carico di: ZHOU JIN nato il 22/01/1974 avverso la sentenza del 05/04/2017 del TRIBUNALE di PRATOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 e s.m.i.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Firenze con ordinanza del 13/10/2022 — qualificata come ricorso per cassazione l'impugnazione presentata dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello avverso la sentenza del Tribunale di Prato in data 5/4/2017, che aveva condannato Jin Zhou alla pena di anni quattro di reclusione per i delitti di cui agli artt. 648, ritenuta l'ipotesi di cui al comma quarto e 477- 482 cod. pen — disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte.2. L'unico motivo cui il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze ha affidato il ricorso si articola in più profili.

Innanzitutto, censura la sentenza impugnata nella parte in cui individua il reato più grave in concreto in quello di falso di cui al capo C), relativo alla contraffazione della carta di identità. Evidenzia in proposito che la gravità del reato si stabilisce in astratto, con riferimento alla pena edittale prevista, per cui più grave è il reato punto con pena edittale massima più elevata. Dunque, nel caso di specie la ricettazione è il reato più grave, con il limite per il Tribunale di determinare la pena base detentiva in misura non inferiore a mesi quattro di reclusione, che è la pena edittale minima prevista per il reato di cui agli artt.477-482 cod. pen.

Sotto un secondo profilo deduce la sproporzione della pena irrogata rispetto ai fatti contestati, evidenziando che la motivazione risulta del tutto apparente e non tiene conto dei criteri posti dall'art. 133 cod. pen.

3. In data 9/5/2023 è pervenuta memoria del difensore dell'imputato, che conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni che seguono. 1.1 Osserva, invero, il Collegio che è ormi acquisito il principio per il quale, in tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse e che, qualora il reato meno grave sia punito con pena più elevata nel minimo, la pena da irrogare in concreto non può essere inferiore alla più alta previsione edittale del reato satellite (Sezioni Unite, n. 25939 del 28/2/2013, Ciabotti, Rv. 255347 - 01;

Sezione 5, n. 854 del 18/11/2022, Glaoui, Rv. 284184 - 01; Sezione 3, n. 18099 del 15/11/2019, Niang, Rv. 279275 - 01; Sezione 2, n. 36107 del 16/5/2017, Ciccia, Rv. 271031 - 01; Sezione 4, n. 30557 del 7/6/2016, Cadi, Rv. 267689 - 01; Sezione 2, n. 49007 del 16/9/2014, lussi, Rv. 261425 - 01). Orbene, nel caso oggetto di scrutinio, il reato più grave è quello di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen., che prevede sei anni di reclusione quale pena edittale massima, a fronte del reato di cui agli artt. 477-482 cod. pen., che è punito con pena massima pari a due anni di reclusione.

Dunque, la pena base andava individuata con riferimento al reato di ricettazione, con il limite per il Tribunale di determinare la pena base detentiva in misura non inferiore a mesi quattro di reclusione, che è la pena edittale minima prevista per il reato di cui agli artt. 477-482 cod. pen., atteso che l'art. 648, comma quarto, cod. pen. non prevede alcun minimo. 1.2 II profilo di doglianza relativo alla sproporzione della pena resta assorbito. 1.3 L'impugnazione è, dunque, fondata. Tuttavia, risalendo i fatti al 4/10/2010 e tenuto conto delle sospensioni (per un periodo complessivo pari ad anni due e mesi otto), il termine per i reati di cui ai capi B) e C) è spirato, ai sensi degli artt. 157, primo comma e 161, secondo comma, cod. pen., in data 4 dicembre 2020.

La sentenza va pertanto annullata senza rinvio, per tale ragione con riguardo ai reati di cui ai capi B) e C). Il reato di cui al capo A), invece, non è ancora prescritto, atteso che - in ragione del periodo complessivo delle sospensioni - andrà a scadere in data 4 giugno 2023. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati di contraffazione di cui ai capi B) e C) sono estinti per prescrizione e con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per la determinazione della pena con riferimento alla ricettazione di cui al capo A).

Dichiara definitivo il giudizio di responsabilità con riferimento al capo A) Così deciso in