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Ordinanza — n. 38725/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible regarding penalty amount in plea bargain under Art. 599-bis CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38725/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that a party cannot unilaterally challenge the penalty amount agreed upon in a plea bargain under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued the sentence was excessive, but the court held that the judicial decision consolidating the parties' agreement cannot be modified unilaterally absent illegality. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: In plea bargains under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, a cassation appeal challenging the agreed penalty amount is inadmissible because the judicial decision consolidating the parties' agreement cannot be unilaterally modified.

Parole chiave

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plea bargain appeal penalty amount challenge Article 599-bis unilateral modification inadmissible appeal procedural costs judicial decision consolidation aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Con sentenza ex art. 599-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
Art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Calcagno Carmelo, nato a Catania il 19/11/1987 rappresentato ed assistito dall'avv. Giuseppe Marletta, di fiducia avverso la sentenza n. 1344/22 in data 06/10/2022 della Corte di appello di Catania, terza sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. in data 06/10/2022, la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza pronunciata in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltagirone in data 09/12/2021, rideterminava la pena nei confronti di Carmelo Calcagno, in relazione ai reati di rapina aggravata e di porto di coltello, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate circostanze aggravanti, nella misura di anni quattro di reclusione ed euro 1.000 di multa.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Carmelo Calcagno, è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare vizio di motivazione in ordine all'entità della pena inflitta.

3. Il ricorso è inammissibile. Si afferma in giurisprudenza che, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504).

4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma i