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Ordinanza — n. 38724/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as substantive violation of contradiction rules is not a valid ground for appeal against archiving.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38724/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible against a preliminary investigation judge's order to archive the proceedings. The appellant, representing the victim, argued that the archiving violated substantive contradiction rules regarding the definition of the crime and the necessity of supplementary investigations. The court rejected these claims, ruling that only procedural violations of contradiction rules allow appeals against archiving, not substantive errors in legal characterization or investigative needs.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against archiving orders are admissible only for violations of contradiction rules, excluding complaints about substantive errors in crime definition or investigative necessity.

Parole chiave

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archiving proceedings contradiction rules substantive violation cassation appeal preliminary investigation inchiesta per appropriazione indebita sospensione dell'istruzione esame delle censure formali

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
3309/22 in data 12/01/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 646 cod. pen
Valeria Verdecchia nel procedimento a carico di Magnarelli Carino, nato a Mosciano Sant'Angelo il 05/06/1969 indagato per il reato di cui all'art. 646 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 14564 del 07/03/2017, Cavallari
"sostanziale", con cui cioè, ci si lamenti del vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del reato prospettato ovvero di altro reato, nonchè della necessità di investigazioni suppletive (Sez. 5, n. 14564 del 07/03/2017, Cavallari, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Guarnieri Davide, nato a Giulianova (TE) il 01/02/1984 rappresentato ed assistito dall'avv. Valeria Verdecchia nel procedimento a carico di Magnarelli Carino, nato a Mosciano Sant'Angelo il 05/06/1969 indagato per il reato di cui all'art. 646 cod. pen. avverso il decreto n. 3309/22 in data 12/01/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con decreto in data 12/01/2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo, previa declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta nell'interesse di Davide Guarnieri, persona offesa nel procedimento a carico di Carino Magnarelli, indagato per appropriazione indebita, disponeva de plano l'archiviazione del procedimento a carico di quest'ultimo, ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

2. Avverso il predetto decreto, nell'interesse di Davide Guarnieri, è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare quanto segue. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del delitto di cui all'art. 646 cod. pen. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta inammissibilità dell'opposizione all'archiviazione per mancanza di querela.

3. Il ricorso è inammissibile in relazione ad entrambi i collegati motivi proposti. Insegna la giurisprudenza di legittimità che il provvedimento di archiviazione può essere impugnato per cassazione nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso proposto per violazione del contraddittorio cd. "sostanziale", con cui cioè, ci si lamenti del vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del reato prospettato ovvero di altro reato, nonchè della necessità di investigazioni suppletive (Sez. 5, n. 14564 del 07/03/2017, Cavallari, Rv. 269720).

4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in