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Sentenza — n. 38720/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls conviction for fraud due to subsequent withdrawal of complaint extinguishing the crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38720/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance conviction without remittal because the crime was extinguished by the subsequent withdrawal of the complaint. Although the defendant argued for a suspended sentence, the court found the procedural bar to prosecution absolute once the victim accepted the withdrawal. Consequently, the judgment was voided as the legal basis for the penalty no longer existed.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 640 cod. pen.: The subsequent withdrawal of a complaint extinguishes the crime, rendering any subsequent conviction void and necessitating an immediate annulment without remittal.

Parole chiave

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withdrawal of complaint extinction of crime procedural inadmissibility annulment without remittal fraud conviction perseguimento penale per truffa frode nel pignoramento pene condizionali

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Ciro De Ponte, è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare: -primo motivo: sopravvenuta estinzione del reato per remissione di querela ed accettazione della stessa, con conseguente obbligatorietà di pronuncia ex art. 129 cod.
Art. 640 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Ciro De Ponte, è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare: -primo motivo: sopravvenuta estinzione del reato per remissione di querela ed accettazione della stessa, con conseguente obbligatorietà di pronuncia ex art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da De Ponte Ciro, nato a Ferrara il 17/01/1977 rappresentato ed assistito dall'avv. Leonardo Bertocchi, di fiducia avverso la sentenza n. 3644/22 in data 31/01/2023 della Corte di appello di Milano, quarta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 31/01/2023, la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Milano che, in data 26/01/2022, aveva condannato Ciro De Ponte alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 100 di multa per il reato di truffa commesso in danno di Heigenhauser Klaus Christian.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Ciro De Ponte, è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare: -primo motivo: sopravvenuta estinzione del reato per remissione di querela ed accettazione della stessa, con conseguente obbligatorietà di pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen.; -secondo motivo: mancato accoglimento delle doglianze proposte in sede di gravame d'appello; -terzo motivo: mancata concessione da parte della Corte territoriale del beneficio della sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Risulta dagli atti che in data 27/03/2023, avanti ai Carabinieri della Stazione di Peschiera del Garda, il querelante ha rimesso la querela sporta in data 02/12/2016 che aveva dato origine al presente procedimento ed il querelato, tramite procuratore speciale, accettava la remissione. Nessun accordo particolare interveniva tra le parti in ordine alle spese di remissione.

2. È da ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine (ovvero, anche al fine) di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, che sia intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello, Rv. 283584).

3. La verificata sopravvenuta mancanza della condizione di procedibilità impone, in accoglimento del primo assorbente motivo di ricorso, l'immediata pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela, con spese a carico dell'imputato non risultando un diverso accordo tra remittente ed accettante.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in