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Sentenza — n. 38704/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38704/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38704/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Gli imputati hanno proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, rilevando inosservanza della legge processuale nella decisione impugnata; vizi divenuti irrilevanti per effetto della sopravvenuta causa di improcedibilità. A seguito dell'acquisita remissione della querela sporta in data 18 novembre 2015, effettuata in data 16 giugno 2023, con relativa pedissequa accettazione (atti trasmessi a mezzo p.e.c. in pari data), va dichiarata l'estinzione del reato con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Invero, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite, la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez.

Regesto Legislator

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art. 340, comma 4 cod. proc. pen; Sentenza — n. 38704/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Nessuna particolare pattuizione riguarda il regolamento delle spese, che seguono pertanto la disciplina normativamente prevista. 2.1. Alla declaratoria consegue, in assenza di diversa pattuizione ex art. 340, comma 4 cod. proc. pen., la condanna degli imputati, ricorrenti, al pagamento delle spese processuali.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali remissione della pena spese di esecuzione remissione del debito rimborso delle spese condono parziale

Disposizioni normative citate

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art. 340, comma 4 cod. proc. pen
Alla declaratoria consegue, in assenza di diversa pattuizione ex art. 340, comma 4 cod. proc. pen., la condanna degli imputati, ricorrenti, al pagamento delle spese processuali.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di TREMANTE Alessandro, nato a Afragola il 15/2/1980, TREMANTE Raffaele, nato a Caserta il 11/8/1972, avverso la sentenza del 27/10/2022 della Corte di Appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso, la rimessione di querela e la sua accettazione; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti; udito il Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta rimessione di querela; il difensore degli imputati ricorrenti, avv. Marcello Marasco, insisteva per l'annullamento della sentenza impugnata in ragione della intervenuta rimessione di querela accettata dalla parte civile.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Gli imputati hanno proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, rilevando inosservanza della legge processuale nella decisione impugnata; vizi divenuti irrilevanti per effetto della sopravvenuta causa di improcedibilità.

2. A seguito dell'acquisita remissione della querela sporta in data 18 novembre 2015, effettuata in data 16 giugno 2023, con relativa pedissequa accettazione (atti trasmessi a mezzo p.e.c. in pari data), va dichiarata l'estinzione del reato con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Invero, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite, la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004, Rv 227681; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 281326). È del resto ammissibile il ricorso per cassazione, ancorché proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione. La remissione della querela, quale legittimo motivo di ricorso estingue il reato (Sez. 4, n. 49226, del 19/10/2016, Rv. 268625). Pertanto, avuto riguardo alla remissione della querela da parte della parte civile ed alla accettazione proveniente dagli imputati, deve dichiararsi l'estinzione del reato contestato ai ricorrenti.

Nessuna particolare pattuizione riguarda il regolamento delle spese, che seguono pertanto la disciplina normativamente prevista. 2.1. Alla declaratoria consegue, in assenza di diversa pattuizione ex art. 340, comma 4 cod. proc. pen., la condanna degli imputati, ricorrenti, al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 giugno 2023.