Sentenza — n. 38703/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FUMO ADRIANA nato a NAPOLI il 04/07/1976 avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO che ha concluso che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 633 cod.pen, art. 131 bis cod.pen, art. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 38703/2023 — snpen · Corte di Cassazione: In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FUMO ADRIANA nato a NAPOLI il 04/07/1976 avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO che ha concluso che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.1 La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 14 ottobre 2022, confermava la pronuncia del Tribunale di Napoli del 14 ottobre 2022 che aveva condannato Fumo Adriana alle pene di legge in quanto ritenuta colpevole del delitto di occupazione di alloggio pubblico. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputata, con atto del difensore avv.to Dezio, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art,. 173 disp att. cod.proc.pen.: - violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza della fattispecie di cui all'art. 633 cod.pen. essendo mancato l'accertamento del dolo specifico e della appartenenza del bene alla p.a.; - inosservanza od erronea applicazione della legge penale con riguardo alla violazione dell'art. 131 bis cod.pen. avuto riguardo alla contraddittorietà della motivazione che aveva concesso le attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto al primo motivo, si osserva come i giudici di merito con valutazione conforme hanno ritenuto provata la responsabilità dell'imputata per il contestato delitto in forza dell'accertamento della presenza della stessa all'interno di un immobile pubblico, dalla medesima pure arbitrariamente trasformato in alloggio attraverso la realizzazione di infrastrutture. Ed a fronte di tale inequivocabile circostanza, correttamente il giudice di appello sottolineava come la sussistenza del reato derivasse dall'accertamento dell'occupazione in assenza di qualsiasi titolo di legittimazione e che la conoscenza della natura pubblica dello stesso era vieppiù dimostrata dalle particolari modalità di collegamento delle utenze di acqua ed energia elettrica.
Anche il secondo motivo appare manifestamente infondato posto che il giudice di appello, sottolineato il mite trattamento sanzionatorio ottenuto dall'imputata anche a seguito della concessione alla stessa delle attenuanti generiche, ha sottolineato come la causa di non punibilità non potesse essere concessa in ragione dell'avvenuta occupazione dell'alloggio pubblico e della completa attività di trasformazione dello stesso, con valutazioni che, in quanto ancorate a precise circostanze di fatto, appaiono non sindacabili nella presente sede di legittimità.
In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 22 giugno 2023 IL PRESIDENTE Geppin ago DEPOSITATO IN CANCELLARIA