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Ordinanza — n. 38661/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence as inadmissible under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38661/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible because it raised non-allowed grievances regarding the judge's failure to consider alternative sentencing options. The appellant's lawyer argued for a dismissal under Article 129 of the Criminal Procedure Code, but the court noted that such complaints are explicitly prohibited by Article 448, paragraph 2-bis. Consequently, the appeal was rejected de plano, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Appeals against plea bargain sentences raising complaints about the judge's omission to consider alternative dispositions under Article 129 are inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible complaint procedural exclusion de plano rejection court costs award esame di cassazione licenziamento in tronco violazione del principio di celerità

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Invero il ricorrente non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 129 cod. proc. pen.
103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
art. 129 cod. proc. pen
103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAKHTOUNE HICHAM nato a MONDOVI' il 17/06/2003 avverso la sentenza del 31/03/2023 del TRIBUNALE di ALESSANDRIAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Alessandria applicava al ricorrente la pena concordata per i reati allo stesso ascritti.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità:

3. Il ricorso inammissibile in quanto propone doglianze non consentite. Invero il ricorrente non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401). 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 12 settembre 2023 L'estensore Il