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Ordinanza — n. 38660/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against settlement sentences as they address waived grounds and penalty errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38660/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by two defendants inadmissible because they challenged a settlement sentence based on grounds previously waived. The defendants argued for a lighter penalty and questioned the judicial reasoning, but the court held that such complaints fall outside the permissible scope for cassation review. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against settlement sentences are inadmissible if they concern waived grounds, the prosecutor's consent, or penalty determination errors not linked to the legality of the sanction itself.

Parole chiave

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settlement sentence appeal waived grounds inadmissibility penalty determination review cassation scope limitations procedural costs award remissione della pena impugnabilità della decisione di rinvio revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Delle Donne Francesco e Spagnuolo Nino, per il tramite del comune difensore e con separati ricorsi, impugnano la sentenza del 16/01/2023 della Corte di appello di Napoli, che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Delle Donne Francesco e Spagnuolo Nino, per il tramite del comune difensore e con separati ricorsi, impugnano la sentenza del 16/01/2023 della Corte di appello di Napoli, che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen..
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge», (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLE DONNE FRANCESCO nato il 13/05/1982 a CASTELLAMARE DI STABIA SPAGNUOLO NINO nato il 12/04/1977 a CASTELLAMARE DI STABIA avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE DI APPELLO DI WAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; a seguito di procedura de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Delle Donne Francesco e Spagnuolo Nino, per il tramite del comune difensore e con separati ricorsi, impugnano la sentenza del 16/01/2023 della Corte di appello di Napoli, che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.. 1.1. Deducono la violazione di legge, l'inosservanza di norma processuale, il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo alla misura della pena e alle circostanze attenuanti generiche.

2. Ciò premesso, i ricorsi sono inammissibili perché propongono questioni non consentite in presenza di una sentenza pronunciata a seguito di rinuncia ai motivi di ricorso, dovendosi richiamare il consolidato insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge», (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep. 13/01/2020, Rv. 278170).

I ricorsi in esame si pongono, dunque, al di fuori delle ipotesi per cui è consentito il ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.. Da qui la loro inammissibilità.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende