Criminal appeal dismissed as inadmissible due to waived grounds and lack of permitted cassation issues under Art. 599-bis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it raised grounds regarding the absence of acquittal causes that the defendant had previously waived. The appellant argued for a review of these omitted reasons, but the court held that such complaints are strictly prohibited when a sentence is issued following a plea agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In appeals based on plea agreements, cassation appeals are inadmissible if they concern waived grounds or acquittal causes not reflected in the legality of the imposed sanction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGLAVITI ANTONIO nato il 29/05/1968 a SAN LUCA avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; a seguito di procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Manglaviti Antonio, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza del 10/05/2023 della Corte di appello di Reggio Calabria, che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.. 1.1. Con un unico motivo deduce l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen..
2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in presenza di una sentenza pronunciata a seguito di rinuncia ai motivi di ricorso, dovendosi richiamare il consolidato insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al N. concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge», (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep. 13/01/2020, Rv. 278170).
Il ricorso in esame si pone, dunque, al di fuori delle ipotesi per cui è consentito il ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.. Da qui la sua inammissibilità.
3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.