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Ordinanza — n. 38656/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38656/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38656/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Semgani Oussama, nato in Marocco l'01/01/1996, avverso la sentenza del 16/02/2023 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38656/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino emessa il 2 maggio 2022 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione ai reati di rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

Parole chiave

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patrocinio obbligatorio difesa d'ufficio persecuzione dei Tamil disobbedienza alla decisione dell'autorità censura di violazione costituzionale difesa obbligatoria

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, soggetto non più legittimato dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Semgani Oussama, nato in Marocco l'01/01/1996, avverso la sentenza del 16/02/2023 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino emessa il 2 maggio 2022 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione ai reati di rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

2. Ricorre per cassazione Semgani Oussama, nel suo stesso interesse. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, soggetto non più legittimato dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. per effetto della Legge 23 giugno 2017 n. 103. hA La norma richiamata, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non patisce dubbi di costituzionalità se si tiene conto di quanto affermato da Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, secondo cui è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 1.07.2023. Il Consigliere estensore Il Presi te Giuseppe Sgadari Sergio B ltrani DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 2 1 SETI 2023 IL FUNZ