Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38655/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against plea bargain sentencing, ruling legal qualification arguments inadmissible after waiver.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38655/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Khaladi Oussama inadmissible regarding the legal qualification of his crimes. The defendant argued for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court held that arguments on legal characterization are waived once a plea agreement is accepted in the appellate stage. Consequently, the court ruled that the second-instance judge's decision to impose a sentence rather than acquit does not require explicit reasoning on statutory acquittal grounds when the defendant has already renounced those specific appeals.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: A plea agreement in the second instance implies a waiver of all legal characterization arguments, limiting the appeal to illegal sentencing only.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea agreement appeal legal qualification waiver acquittal grounds second instance sentencing inadmissible appeal rapina qualificata ritiro della querela penale abbandono per lesioni personali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha applicato al ricorrente, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Ricorre per cassazione l'imputato, dolendosi della errata qualificazione giuridica del fatto e del mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103
Ricorre per cassazione l'imputato, dolendosi della errata qualificazione giuridica del fatto e del mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha applicato al ricorrente, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Ricorre per cassazione l'imputato, dolendosi della errata qualificazione giuridica del fatto e del mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone
In ordine alla censura che investe la qualificazione giuridica del fatto, deve ricordarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv.
Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Khaladi Oussama, nato a Torino il 13/09/1996, avverso la sentenza del 16/11/2022 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha applicato al ricorrente, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. la pena concordata tra le parti in relazione ai reati di rapina, lesioni personali ed altro.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, dolendosi della errata qualificazione giuridica del fatto e del mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.. 3.11 ricorso è inammissibile.

4. In ordine alla censura che investe la qualificazione giuridica del fatto, deve ricordarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196), è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale. (In motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo).

Per altro verso, deve ricordarsi il pacifico insegnamento di legittimità secondo cui, in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 Massime precedenti Conformi:

N. 15505 del 2018 Rv. 272853). Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 11.07.

23. Il Consigliere estensore Il Presi ente Giuseppe Sgadari , Sergio trani vw,k li\mA DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA S