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Ordinanza — n. 38651/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of explicit reasoning on statutory acquittal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38651/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Ivan Casali inadmissible under Article 591 of the Criminal Procedure Code. The appellant argued the lower court failed to explicitly state why statutory acquittal grounds under Article 129 did not apply. The court ruled that while such reasoning can be merely enumerative, it must be evident from the text that no acquittal grounds existed. Since the judgment did not clearly exclude these possibilities, the appeal was rejected and the appellant ordered to pay costs.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; Art. 591 c.p.p.: An appeal challenging the lack of explicit reasoning on statutory acquittal grounds is inadmissible unless the judgment text makes the existence of such grounds evident.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code Statutory Acquittal Judicial Motivation Inadmissible Appeal Article 129 Evidence of Non-Punishment Procedural Costs commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Con sentenza emessa il 15 marzo 2023 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna applicava a Ivan Casali, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Peraltro, già prima della richiamata modifica legislativa, era consolidato nella giurisprudenza il principio secondo il quale la motivazione della sentenza in relazione alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. può anche essere meramente enunciativa.
Art. 591, comma 1 lett. b), cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall'art.
Art. 448, comma 2-bis, del codice di rito
pen., in relazione a quanto previsto dall'art. 448, comma 2 -bis, del codice di rito, inserito dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza emessa il 15 marzo 2023 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna applicava a Ivan Casali, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Peraltro, già prima della richiamata modifica legislativa, era consolidato nella giurisprudenza il principio secondo il quale la motivazione della sentenza in relazione alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
103, come statuito dalla costante giurisprudenza di legittimità (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv.
Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri
Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain
278337; Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
277102; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari
pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la ricorrenza di una delle cause di non punibilità di cui al suddetto articolo (Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, Rv.
Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, Fede
264595; Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, Fede, Rv.
Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011, Alba
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASALI IVAN nato a BOLOGNA il 18/12/1971 avverso la sentenza del 15/03/2023 del G.I.P. TRIBUNALE DI BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 15 marzo 2023 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna applicava a Ivan Casali, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di tre anni, otto mesi di reclusione e 1.000 euro di multa per i reati di rapina aggravata, ricettazione e porto di una pistola scacciacani senza giustificato motivo.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge in ordine alla mancanza di motivazione sulla insussistenza di cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall'art. 448, comma 2 -bis, del codice di rito, inserito dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, come statuito dalla costante giurisprudenza di legittimità (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). Peraltro, già prima della richiamata modifica legislativa, era consolidato nella giurisprudenza il principio secondo il quale la motivazione della sentenza in relazione alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. può anche essere meramente enunciativa.

Pertanto, la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la ricorrenza di una delle cause di non punibilità di cui al suddetto articolo (Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, Rv. 264595; Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, Fede, Rv. 256359; Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011, dep. 2012, Alba, Rv. 252085).

Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata non emerge la sussistenza di una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., peraltro neppure genericamente indicata dalla difesa.

4. All'inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così