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Sentenza — n. 38427/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against extortion conviction citing reliable victim testimony and lack of provocation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38427/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for attempted extortion and threats. The appellant argued that the victim's testimony was unreliable and that he acted in good faith to conclude a lease contract, but the court found his version contradicted by evidence and the victim's credible account. Consequently, the court rejected claims regarding provocation and statutory mitigation, ruling that the original judgment correctly applied the law without error.

Regesto Legislator

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Art. 393 cod. pen.; Art. 95 d. Igs. n. 150/2022: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the lower court's conviction is based on reliable victim testimony and the appellant fails to demonstrate a factual basis for statutory mitigation or a different legal qualification of the conduct.

Parole chiave

Generato dall'IA
attempted extortion threats and intimidation inadmissible appeal victim credibility provocation mitigation transitional provisions substitute penalties pretesa abusiva del locatore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 393 cod. pen.
2.2 Violazione dell'art. 393 cod.pen.
Art. 95 del d. Igs. N. 150 del 10 ottobre 2022
3.5 II quinto motivo è manifestamente infondato poiché in forza dell'art. 95 del d.
legge 24 novembre 1981 n. 689
150 del 10 ottobre 2022, che disciplina il regime transitorio applicabile alle pene sostitutive delle pene detentive brevi, le nuove norme previste dal capo III della legge 24 novembre 1981 n. 689 e dall'art.
art. 20 bis cod. pen.
689 e dall'art. 20 bis cod.pen.
art. 393 cod.pen
2.2 Violazione dell'art. 393 cod.pen.
art. 649 cod. proc.pen
2.4 Violazione dell'art. 649 cod. proc.pen.
articolo 393 cod.pen
3.2 Come correttamente motivato in sentenza, non ricorrono i presupposti per la diversa qualificazione giuridica della condotta ascritta all'imputato ai sensi dell'articolo 393 cod.pen.
art. 20 bis cod.pen
689 e dall'art. 20 bis cod.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: GUICCIARDI GIANNI GIANCARLO nato a San Giovanni del Dosso il 24 Febbraio 1958 avverso la sentenza resa il 9 settembre 2022 dalla Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza resa all'esito di giudizio abbreviato il 18 ottobre 2021 dal GUP del Tribunale di Modena che ha dichiarato l'imputato responsabile dei reati di tentata estorsione e di minaccia, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come equivalenti all'aggravante delle più persone riunite e non applicati gli effetti della recidiva. Si addebita all'imputato di avere con reiterate minacce e violenza cercato di costringere il proprietario dell'immobile da lui abusivamente occupato a versargli indebitamente somme di denaro fino ad euro 20.000 e di averlo in altra occasione minacciato anche di morte.

2. Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 vizio di motivazione poiché la difesa aveva invocato l'assoluzione dell'imputato in ragione della evidente inattendibilità della persona offesa, le cui accuse hanno trovato smentita nelle dichiarazioni rese dall'imputato e dal coimputato Scotti, separatamente giudicato con sentenza di applicazione di pena. Nonostante i plurimi riscontri costituiti dal contenuto dei messaggi whatsapp, i giudici di merito hanno disatteso la versione difensiva resa dall'imputato e basato il giudizio di colpevolezza sulle accuse formulate dal Merli, affermando che questi avrebbe sollecitato Gucciardi a stipulare un regolare contratto di locazione dell'appartamento occupato, mentre fu l'imputato a denunciare Merli ai Carabinieri in quanto vittima delle ripetute minacce di cacciarlo da casa.

Osserva il ricorrente che la sentenza si basa pertanto su un travisamento degli elementi probatori. 2.2 Violazione dell'art. 393 cod.pen. poiché l'imputato ha prodotto una ricevuta di euro 1000 sottoscritta dalla persona offesa, a dimostrazione della buona fede riposta dal Guicciardi nella conclusione di un regolare contratto di locazione, palesata dal versamento della caparra. La persona offesa non aveva mai parlato di tale caparra, il che conferma che non aveva alcuna intenzione di stipulare un contratto di locazione e pretendeva il pagamento di onerosi costi delle utenze condominiali.

In sostanza l'imputato vedeva leso il suo diritto alla conclusione di un contratto di locazione regolare e, convinto di avere subito un torto, pronunziava minacce mentre, secondo la versione offerta dal teste di accusa, l'imputato rifiutava la conclusione di un regolare contratto e continuava ad occupare sine titulo l'appartamento di sua proprietà. Alla stregua di queste emergenze rileva la difesa che la condotta avrebbe dovuto essere più correttamente qualificata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, poiché l'imputato ha agito nella convinzione ragionevole di reagire ad un'ingiustizia. 2.3 Violazione dell'art. 62 n. 2 cod.pen. poiché Guicciardi riteneva di avere subito una ingiustizia costituita dalla mancata stipula di un regolare contratto e quindi avrebbe dovuto essere concessa in suo favore l'attenuante della provocazione. 2.4 Violazione dell'art. 649 cod. proc.pen. poiché il GUP aveva derubricato il reato di atti persecutori in quello di minaccia e riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati addebitati al Guicciardi, ma non ha considerato che l'imputato è già stato giudicato e condannato dal Giudice di pace per il reato di minaccia in relazione ad i medesimi fatti e alla medesima persona nel procedimento n. 219 del 2019, il che impone il proscioglimento del Guicciardi per ostacolo di precedente giudicato. 2.5 Violazione degli artt. 132 e 20 bis cod.pen. (introdotto con D.Lvo 150/22) e mancata applicazione della sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare in presenza di una condanna a pena inferiore ad anni quattro o del lavoro di pubblica utilità, senza che in sentenza sia stata in alcun modo motivata tale esclusione. 3.11 ricorso è inammissibile poiché i motivi sono generici in quanto il ricorrente si limita a reiterare le medesime censure formulate con l'atto di gravame, cui la Corte ha reso adeguata ed esaustiva risposta.3.1 In relazione al primo motivo va osservato che i giudici di merito si sono soffermati a valutare l'attendibilità delle accuse formulate dalla persona offesa, considerato che l'imputato ha reso dichiarazioni di segno opposto, e hanno concluso concordemente che l'assunto difensivo del Guicciardi risulta smentito dalle acquisizioni processuali e si pone in insuperabile contraddizione logica con i comportamenti e i fatti accaduti.

La Corte poi, facendo corretta applicazione dei principi affermati in tema dalla giurisprudenza, ha ritenuto che le dichiarazioni della persona offesa, ritenuta attendibile, possono essere poste da sole a fondamento del giudizio di colpevolezza. Nel caso in esame, il reato di minaccia è stato, peraltro, confermato dal tenore di alcuni messaggi inviati sui social media e attestati da alcuni schermate del telefono acquisite agli atti. 3.2 Come correttamente motivato in sentenza, non ricorrono i presupposti per la diversa qualificazione giuridica della condotta ascritta all'imputato ai sensi dell'articolo 393 cod.pen. poiché questi non era titolare di alcuna legittima pretesa nei confronti del Merli ed anzi risultava esserne debitore e pretendeva con violenza e minacce ingenti somme di denaro, sproporzionate e del tutto ingiustificate anche rispetto ad eventuali ragioni di credito derivanti dal possesso dell'immobile abusivamente occupato. 3.3 Per le medesime ragioni non ricorrono i presupposti dell'attenuante della provocazione poiché, come correttamente ribadito dalla sentenza, non è emerso alcun fatto ingiusto subito dall'imputato. 3.4 II quarto motivo è manifestamente infondato poiché la pronunzia richiamata in ricorso si riferisce ad altro analogo episodio di minaccia, che integra un fatto distinto rispetto a quello oggetto del presente giudizio. 3.5 II quinto motivo è manifestamente infondato poiché in forza dell'art. 95 del d.

Igs. N. 150 del 10 ottobre 2022, che disciplina il regime transitorio applicabile alle pene sostitutive delle pene detentive brevi, le nuove norme previste dal capo III della legge 24 novembre 1981 n. 689 e dall'art. 20 bis cod.pen. si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado e in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del decreto, ma nell'ipotesi in cui il procedimento risulti pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, all'esito del giudizio se la Corte dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, il condannato potrà entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza proporre incidente di esecuzione presentando al giudice dell'esecuzione istanza di applicazione di una delle pene sostitutive.

4. Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 5 luglio 2023 Il Consigliere estensore La Presidente la Borsellino DEPOSITATO IN CANCEL