Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise tardiness of complaint at lower court levels.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint regarding the tardiness of the private prosecution was not raised during the appellate proceedings. The appellant argued that the crime occurred before the complaint was filed, but the court noted this issue was omitted by the lower courts without proper evaluation. Consequently, the court ruled that such factual assessments belong to the trial courts and cannot be examined in a cassation appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Issues regarding the tardiness of a private prosecution must be raised in the appellate judgment; failure to do so precludes examination in cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: TESEO CLAUDIO nato a Somma Lombardo il 14 Aprile 34 avverso la sentenza resa il 1 dicembre 2022 dalla Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; dell'avv. Roberto Delli Passeri, per le parti civili costituite, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso e depositato conclusioni scritte e nota spese; dell'avv. Innaurato per il ricorrente, che ha insistito nei motivi di ricorso e ha chiesto accertarsi la prescrizione del reato.
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Teramo il 14 gennaio 2019 che ha dichiarato la responsabilità di Claudio Teseo in ordine al reato di truffa e lo ha condannato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile. Si addebita all'imputato di avere, con artifizi e raggiri consistiti nel simulare di essere un consulente accreditato per i servizi di assistenza nei processi di investimento sul mercato rumeno, percepito somme di denaro da imprenditori interessati a partecipare alla gara di appalto per la ristrutturazione del casinò di Costanza.
2. Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo violazione di legge per tardività della querela. Osserva il ricorrente che il reato si è consumato molto prima della proposizione della querela da parte delle persone offese, avvenuta solo dopo il mancato rintraccio del Teseo. La querela, pertanto, deve ritenersi tardiva e la Corte di appello ha omesso ogni valutazione al riguardo, pur essendo stata sollecitata dalla difesa.
3. Il ricorso è inammissibile poiché l'unica censura formulata, relativa alla tardività della querela, non è stata dedotta con i motivi di appello e neppure è stata sollevata oralmente in sede di conclusioni del primo e del secondo grado di giudizio, sicché non può formare oggetto di ricorso in questa sede, implicando valutazioni di fatto che sfuggono al sindacato della Corte e avrebbero dovuto essere valutate nella sede naturale, costituita dal giudizio di merito. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perchè non devolute alla sua cognizione. (Sez. 3, Sentenza n. 16610 del 24/01/2017 Ud. (dep. 04/04/2017 ) Rv. 269632 - 01) 4.
Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di rilevare eventuali cause estintive che siano maturate nelle more del giudizio di cassazione. 5.Non si ritiene di liquidare nulla in favore della parte civile costituita poiché nel giudizio di legittimità celebrato con il rito camerale non partecipato, anche nella vigenza della normativa introdotta per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile, in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione. (Sez. 2, Sentenza n. 33523 del 16/06/2021 Cc. (dep. 09/09/2021 ) Rv. 281960 - 03) Nel caso in esame la parte civile non ha fornito un contributo utile alla discussione limitandosi ad invocare con nota trasmessa via PEC l'inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile Roma 5 luglio 2023 Il consigliere estensore La Presidente la Borsellino 2 DEPOSITATO