Italian Court dismisses appeal on criminal conviction for robbery, rejecting procedural and evidentiary arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Vuka Aviljam inadmissible, upholding his conviction for aggravated robbery and related offenses. The appellant argued violations regarding the constitution of the civil party and the evidentiary weight of circumstantial evidence, claiming the lower court erred in accepting multiple lawyers for the victim and relying on presumptions without direct proof. The court rejected these claims, affirming that the lower court correctly applied rules on legal representation and logically synthesized converging circumstantial evidence, including vehicle identification, phone records, and witness testimony, to establish guilt.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 76, 100, 101, 122 cod. proc. pen.; Art. 24 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 192 cod. pen.: The appeal is inadmissible when the lower court correctly applies procedural rules regarding civil party representation and logically evaluates converging circumstantial evidence to form a conviction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: VUKA AVILJAM nato in Albania il 20 luglio 1992 avverso la sentenza resa il 6 Aprile 2022 dalla CORTE di APPELLO di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; Sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito l'avv.Vincenzo Arrigo, in sostituzione dell'avv. Alessandro Sintucci, per il ricorrente, che insiste nei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza resa dal GIP del Tribunale di Forlì il 18 gennaio 2021 che aveva condannato l'odierno ricorrente e altri due imputati, i quali non hanno proposto impugnazione, per i delitti di rapina pluriaggravata, lesioni e sequestro di persona commessi in Civitavecchia il 10 gennaio 2020.
2. Avverso la detta sentenza propone ricorso Aviljam Vuka, deducendo: 2.1 Violazione degli articoli 76,100, 101,122 cod. proc.pen. e 24 disp.att cod. proc.pen. in relazione alla costituzione di parte civile, poiché all'udienza dinanzi al GIP si costituiva parte civile l'avv. Massimiliano Stami, come difensore e procuratore speciale della persona offesa dal reato, Romualdo Robbi. Quest'ultimo nel corso delle indagini preliminari aveva già nominato come difensore l'avv. Giorgio Mambelli, ma la Corte ha respinto la richiesta di esclusione della parte civile formulata nell'atto di appello, non ravvisando alcuna irregolarità nella costituzione effettuata dal secondo difensore nominato dalla persona offesa, PUR in assenza di revoca del primo, in quanto ha ritenuto che il primo legale fosse stato nominato dal Robbi in qualità di persona offesa, mentre l'avv.
Stami era stato nominato al fine di esercitare l'azione civile. La Corte in questo modo si è posta in contrasto con il dettato dell'articolo 24 disp. att. Cod. proc.pen. che prevede l'inefficacia della nomina del difensore effettuata in eccedenza rispetto al numero previsto dagli articoli 96, 100 e 101 cod. proc.pen. , se non accompagnata da espressa revoca. Osserva il ricorrente che la costituzione di parte civile deve ritenersi un atto a formazione progressiva che ha inizio con la nomina a difensore della persona offesa, a cui segue il conferimento della procura speciale con cui si attribuisce la legitímatio ad causam e la legitímatío ad processum. 2.2 Violazione dell'art. 192 comma secondo cod.pen. poiché l'indizio prima di assumere efficacia dimostrativa deve essere provato, in quanto è un fatto noto e certo da cui deve desumersi l'esistenza di un fatto incerto.
Di contro da un fatto incerto, ricavato in via indiziaria, non è possibile desumere una ulteriore inferenza, sulla base della quale motivare un giudizio di condanna, poiché contrasta con la regola di certezza dell'indizio. Nel caso in esame la responsabilità del Vuka si fonda su una serie di presunzioni, in assenza di prove dirette che dimostrino la sua partecipazione all'agguato in danno della vittima, preordinato al rientro nella sua abitazione, e gli unici elementi certi emersi dall'istruttoria sono il possesso da parte del ricorrente di una autovettura Mercedes di colore nero, simile a quella ripresa nelle immagini dell'impianto di videosorveglianza nella notte tra il 9 gennaio e il 10 gennaio 2020, in orari compatibili con la presenza del coimputato Haxhia su quei luoghi, e la circostanza che la utenza telefonica del Vuka abbia agganciato la cella in via Fratta del comune di Bertinoro alle 23:51 del 9 gennaio, in cui è ricompreso il luogo della rapina.
La stessa Corte di merito ha ammesso che le immagini sono insufficienti a dimostrare l'identità dell'autovettura e per colmare tale lacuna ha valorizzato un dato indiziario privo di gravità: la chiamata effettuata dal Vuka al coimputato Ndoj, mentre la sua utenza agganciava la medesima cella cui era collegato il dispositivo del coimputato Haxhia, sicuramente presente sul luogo della rapina. In conclusione che il veicolo fosse proprio quello del Vuka lo si deduce in via indiziaria dalla circostanza che il ricorrente fosse in compagnia di Haxhia e che dai fotogrammi emerge la presenza di un veicolo simile; che il Vuka e l'Haxhia fossero insieme è un dato ricavabile dalla prossimità tra gli orari in cui i due giungono in località Fratta Terme, ma tale ragionamento viola la regola dell'art. 192 secondo comma cod. proc.pen. poiché l'unico dato ricavabile è che l'utenza di Haxhia viaggia all'unisono con una vettura simile a quella di proprietà del Vuka e non vi è prova che il predetto fosse in quel luogo.
L'unico indizio è costituito dai tabulati che collegano entrambi al luogo della rapina, ma in orari diversi, e non dimostra che i due imputati fossero insieme ma soltanto che le utenze dei due imputati sono transitate nei pressi dello stesso ripetitore in orari diversi; il che non consente di desumere che i due soggetti fossero insieme, né vi è certezza in ordine all'identità dell'autovettura ripresa dalle telecamere, sicchè non può ritenersi raggiunta la prova del coinvolgimento del Vuka nell'esecuzione del delitto. Tutte le altre circostanze valorizzate in sentenza sono di contorno e, a giudizio del ricorrente, non appaiono in grado di supportare la prospettazione accusatoria. 2.3 Manifesta illogicità della motivazione poiché, per dimostrare la compresenza del Vuka con il coimputato Haxhia sul luogo della rapina, la Corte valorizza alcuni elementi di fatto che non appaiono di per sé idonei a dimostrare alcunché.
In particolare, le due sentenze hanno affermato che la vettura ripresa dalle telecamere di sorveglianza è quella dell'imputato odierno ricorrente e che vi sarebbe una coincidenza tra l'orario in cui la vettura transitava e quello in cui l'utenza del coimputato veniva rilevata, e ne ha desunto che in questo lasso di tempo i due imputati fossero insieme, ma su questo specifico passaggio la Corte fornisce una motivazione manifestamente illogica, in quanto basa la prova di tale compresenza sul fatto che entrambi agganciavano la stessa cella telefonica a distanza di 14 minuti.
La circostanza poi che avessero avuto la possibilità di riunirsi rappresenta una congettura e un'inferenza indebita da una informazione probatoria, assunta in modo non conforme a massime di esperienza. Inoltre la Corte valorizza la conversazione intercettata in epoca successiva alla rapina tra l'odierno ricorrente e il coimputato Ndoj, da cui emergerebbe la piena consapevolezza del primo in ordine alla provenienza illecita dell'orologio Rolex, frutto della rapina in questione, ma anche questo elemento non dimostra il concorso nel reato presupposto; inoltre, dal tenore della conversazione, sembra piuttosto che alla rapina abbia partecipato il coimputato Haxhia e non l'odierno ricorrente. 3.11 ricorso è inammissibile.
• 3.1 La prima eccezione processuale, in ordine alla regolarità della costituzione di parte civile è manifestamente infondata poiché la Corte ha correttamente osservato che il primo difensore è stato nominato per assistere la persona offesa nella fase delle indagini preliminari e solo l'avv. Stami ha ricevuto procura speciale per esercitare l'azione civile nel giudizio penale, nel rispetto delle regole previste dal codice di rito. Nè la circostanza che la persona offesa avesse già nominato come suo difensore altro legale può limitare la sua facoltà di nominare e conferire procura speciale per l'azione civile ad un legale diverso, purchè uno solo si costituisca in giudizio. 3.2 Le censure in merito alla violazione dei criteri in ordine alla prova indiziaria e alla pretesa manifesta illogicità della motivazione della Corte di appello sono generiche, poiché non si confrontano con la motivazione complessiva resa dalla Corte di merito, e manifestamente infondate, poiché i giudici si sono attenuti ai criteri di valutazione del compendio indiziario precisati dalla giurisprudenza di legittimità.
E' noto che in tema di prova indiziaria, il requisito della molteplicità, che consente una valutazione di concordanza, e quello della gravità sono tra loro collegati e si completano a vicenda, nel senso che, in presenza di indizi poco significativi, può assumere rilievo l'elevato numero degli stessi, quando una sola possibile è la ricostruzione comune a tutti, mentre, in presenza di indizi particolarmente gravi, può essere sufficiente un loro numero ridotto per il raggiungimento della prova del fatto. (Sez. 2 - , Sentenza n. 35827 del 12/07/2019 Ud. (dep. 08/08/2019 ) Rv. 276743 - 01) Giova inoltre ricordare che nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza del procedimento indiziario non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, in quanto ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve tradursi nel controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali dettati dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. e se siano state coerentemente applicate le regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori. (Sez. 1, Sentenza n. 42993 del 25/09/2008 Ud. (dep. 18/11/2008 ) Rv. 241826 - 01) Nel caso in esame la sentenza impugnata ha valorizzato tutti gli indizi convergenti nel palesare la presenza dell'imputato quella sera in compagnia del correo e la sua partecipazione alla rapina, nel rispetto dei criteri di logica e di legge.
Una prima emergenza certa, che il ricorrente ha significativamente omesso di considerare, è che nelle ore precedenti la rapina l'imputato, sopraggiunto alla guida di un'autovettura Mercedes di colore nero, molto simile a quella che verrà poi ripresa transitare nei pressi del luogo della rapina, è entrato nel night club solitamente frequentato dalla persona offesa, per uscirne due minuti dopo, con il verosimile intento di verificare la presenza della persona offesa al fine di preordinare l'agguato al suo rientro a casa. Inoltre dalla lettura delle sentenza di merito , che si integrano reciprocamente, emerge che: -quella notte, in un orario di poco successivo alla consumazione della rapina, Vuca faceva rientro nel night club in compagnia del coimputato Haxhia, il quale ha certamente partecipato al delitto; - che un'autovettura simile a quella del Vuka è stata ripresa nelle immediate vicinanze del luogo della rapina; -che dall'analisi dei tabulati del traffico telefonico emerge che nell'orario corrispondente alla consumazione del delitto, il telefono del Vuka agganciava la cella nei pressi di Fratta Terme che copre il luogo della rapina;-che in quel medesimo lasso di tempo anche l'utenza del coimputato Haxhia interessava la medesima cella, a nulla rilevando lo scarto di 14 minuti tra i due contatti; - che il coimputato Nndoi ha dichiarato che l'odierno ricorrente e il computato Haxhia quella sera erano insieme e lo avevano invitato ad unirsi a loro; - che dalle intercettazioni telefoniche emerge il coinvolgimento del Vuka nella fase successiva di vendita della refurtiva, costituita tra l'altro da un Rolex del valore di circa 30.000 C, nella disponibilità dell'Haxhia.
Altro elemento trascurato dal ricorso è costituito dal rinvenimento all'esito di perquisizione domiciliare a casa del Vuka di un paio di scarpe compatibili con quelle ritratte nei fotogrammi della rapina. Va osservato, inoltre, che l'imputato non ha fornito alcuna ragionevole spiegazione in ordine ai suoi movimenti la sera della rapina, nè in ordine alla consapevolezza manifestata nel corso delle intercettazioni della provenienza furtiva dell'orologio di cui si parla, frutto della rapina per cui è giudizio. La Corte comunque ha anche valutato le considerazioni formulate dal consulente di parte, ritenendole non idonee a confutare il giudizio di compatibilità dell'autovettura ripresa dalle telecamere di videosorveglianza con quella dell'imputato. 4.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma