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Sentenza — n. 38304/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of personal notification requirements for incidental proceedings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38304/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly rejected the request to declare the suspension of pre-trial detention ineffective. The appellant argued that personal notification was required for the incidental suspension order, but the Court held that only a real adversarial process with the defense is necessary when the defendant is represented by counsel. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 304, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen.: The decision on the suspension of pre-trial detention terms for complexity requires only the establishment of a real adversarial process with the defense, not the personal participation of the accused.

Parole chiave

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pre-trial detention suspension incidental proceedings adversarial process requirement personal notification rule defense representation sospensione di pena ritiro dell'effetto sospensivo sospensione dell'istruzione

Disposizioni normative citate

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Art. 304, comma 2, cod. proc. pen.
Evidenzia allora che, quando all'udienza del 20/9/2022 fu letta e depositata l'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod.
Art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen.
L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, eccependo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen., per contraddittorietà della motivazione.
Art. 606, comma 1, lett. B) e C), cod. proc. pen.
2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e C), cod. proc. pen., in relazione agli artt.
Art. 148, commi 4 e 5, cod. proc. pen.
Art. 173, cod. proc. pen.
Art. 303 lett. B) e 304 n. 3, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp.
art. 304 cod. proc. pen
39021 del 18/7/2017, Buglisi, n.nn.), atteso che nessuna disposizione specifica è stata dettata dal legislatore con riferimento al sub-procedimento incidentale di cui all'art. 304 cod. proc. pen., con la conseguenza che il giudice non è tenuto all'osservanza di alcuna specifica forma, proprio perché non contemplata.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Sentenza n. 42570 del 11/09/2017, Leonforte
Sezione 6, n. 39016 del 18/7/2017, La Rosa
Sezione 6, n. 39016 del 18/7/2017, La Rosa, Rv.
Sezione 6, n. 39021 del 18/7/2017, Buglisi
270966 - 01; Sezione 6, n. 39021 del 18/7/2017, Buglisi, n.nn.), atteso che nessuna disposizione specifica è stata dettata dal legislatore con riferimento al sub-procedimento incidentale di cui all'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BARBARINO EUGENIO nato a GIARRE il 28/08/1984 avverso l'ordinanza del 07/02/2023 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 7/2/2023 respingeva l'appello proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 19/12/2022, che aveva rigettato la richiesta di declaratoria della cessazione di efficacia della misura cautelare della custodia in carcere applicata a Eugenio Barbarino.

2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, eccependo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen., per contraddittorietà della motivazione. Osserva che, pur ritenendo tardiva l'istanza di declaratoria della perdita di efficacia della misura cautelare, il Tribunale, in luogo di dichiarare l'inammissibilità dell'appello, lo rigetta, affrontando il merito della questione proposta. Evidenzia allora che, quando all'udienza del 20/9/2022 fu letta e depositata l'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., il Barbarino non era presente; che, dunque, nel caso di specie, il termine per impugnare detto provvedimento decorre solo dal momento della notifica della ordinanza di rigetto della istanza di declaratoria della perdita di efficacia della misura cautelare, avvenuta in data 20/12/2022, in quanto questo è il momento in cui l'imputato è venuto a conoscenza del provvedimento di sospensione dei termini.

Ritiene, in conclusione, che, nel momento in cui ha operato la sospensione nei confronti del Barbarino (il 20/12/2022), il termine di fase di custodia cautelare era scaduto. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e C), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 148, commi 4 e 5, 173, 303 lett. B) e 304 n. 3, cod. proc. pen. Ribadisce che per un verso solo la notifica dell'ordinanza all'imputato assente fa decorrere il termine per impugnarla e che per altro verso tale notifica rende efficace nei confronti dell'imputato assente il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare. 2.2 Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen., ritenendo la motivazione apparente, generica e contraddittoria.

Osserva nel merito che la valutazione di particolare complessità del dibattimento deve essere effettuata avendo riguardo solo all'attività da compiere nel corso della celebrazione del giudizio, non anche a problematiche relative alla organizzazione interna degli uffici, che non può ricadere sulla libertà dell'individuo e che il solo richiamo alla complessità dell'attività istruttoria, ancor prima che vengano formulate le richieste istruttorie, non può essere motivato con formule generiche e stereotipate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 I primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente per essere tra loro connessi, sono manifestamente infondati. Ed invero, avendo l'imputato rinunciato a comparire all'udienza del 20/9/2022, era rappresentato dal difensore di fiducia presente, di talché alcuna notifica gli era dovuta, decorrendo, dunque, i termini per impugnare l'ordinanza che disponeva la sospensione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art.304 cod. proc. pen. dalla lettura del provvedimento. Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che la decisione sulla sospensione dei termini di custodia cautelare per complessità del dibattimento richiede solo la preventiva instaurazione del contraddittorio con la difesa, ma non richiede anche la partecipazione personale dell'imputato (Sez. 6, Sentenza n. 42570 del 11/09/2017, LeonfOrte, Rv. 271305 - 01;

Sezione 6, n. 39016 del 18/7/2017, La Rosa, Rv. 270966 - 01; Sezione 6, n. 39021 del 18/7/2017, Buglisi, n.nn.), atteso che nessuna disposizione specifica è stata dettata dal legislatore con riferimento al sub-procedimento incidentale di cui all'art. 304 cod. proc. pen., con la conseguenza che il giudice non è tenuto all'osservanza di alcuna specifica forma, proprio perché non contemplata. Dunque, l'unico obbligo che incombe sul giudice è quello di garantire il rispetto di un contraddittorio reale con la difesa, tale cioè da assicurare l'effettivo esercizio delle prerogative difensive.

Peraltro, il difensore non ha evidenziato quale concreto pregiudizio all'esercizio delle facoltà difensive sarebbe derivato dal mancato avviso diretto al Barbarino, tenuto conto che la conoscenza del contenuto del provvedimento gli era assicurata in virtù del rapporto fiduciario con il difensore. La contraddittorietà di cui si duole il ricorrente tra la ritenuta tardività dell'impugnazione del provvedimento pronunciato ai sensi dell'art. 304 cod. proc. pen. - che avrebbe dovuto portare all'inammissibilità dell'appello cautelare - ed il dispositivo di rigetto trova la sua ragion d'essere nello zelo del Tribunale, che ha ritenuto di dover rispondere anche alla doglianza sulla pretesa illegittimità della sospensione, di cui il ricorrente non ha motivo di dolersene. 1.2 Il terzo motivo è assorbito.

2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen