Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding abstract sentencing criteria in a plea bargain case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the appellant's complaint regarding sentencing criteria was not a valid ground for review. The appellant argued the lower court applied abstract criteria from Articles 133 and 133-bis of the Penal Code without sufficient justification. The court rejected this, citing established precedent that complaints about sentencing determinations in plea agreements are inadmissible unless they constitute a direct illegality of the imposed sanction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; In plea bargain cases, appeals challenging the sentencing determination are inadmissible unless they directly allege an illegality of the imposed sanction, as abstract complaints regarding sentencing criteria fall outside the scope of admissible grounds for cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATTER AMOS, nato a Legnago il 11/05/1993 avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE DI APPELLO DI BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del difensore Avv. Emanuele LUPPI, che ha chiesto che la sentenza impugnata venga annullata con ogni conseguenza di legge.
RITENUTO IN FATTO
CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Brescia applicava, sull'accordo delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena di anni uno e mesi sei di reclusione al Catter Amos per i reati ascritti (capi a) e b) della rubrica, artt. 648 e 493-ter cod. pen. ).
2. Catter Amos ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore che ha dedotto con unico motivo violazione di legge per illegalità della pena perché la Corte di appello aveva effettuato una valutazione meramente astratta dei criteri di cui agli art. 133 e 133-bis cod. pen.
3. Il motivo è all'evidenza manifestamente infondato, considerato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale: "In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge." (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170-01, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504- 01).
Il ricorrente richiama elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; il motivo articolato con un quanto mai generico rífermento ai criteri di cui agli artt. 133 e 133-bis cod. pen. non vale a configurare in alcun modo una illegalità della pena concordata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d