Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38296/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic and unfounded claim of illegal sentencing without specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38296/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeals by Cantafio and Blanariu inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants argued that the sentencing judge illegally omitted to inform them about access to restorative justice programs, claiming the resulting sentence was unlawful. The court rejected this argument as manifestly unfounded and generic, noting that the claim lacked specific legal parameters and violated the strict scope of admissible grounds for cassation review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444 cod. proc. pen.; Art. 416, 110, 112, 640, 480 cod. pen.: A cassation appeal based on a generic and unfounded allegation of illegal sentencing without specific legal grounds or factual allegations is inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility generic legal ground unfounded sentencing claim restorative justice program court costs and fine perseguimento penale per truffa eccezione di illegalità permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il motivo valica così il perimetro entro cui il citato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. circoscrive lo scrutinio esercitabile da questa Corte, non ricorrendo, né essendo stata effettivamente allegata una pena illegale.
Art. 444 cod. proc. pen.
Il Gip presso il Tribunale di Castrovillari applicava, sull'accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre e mesi sei di reclusione al Cantafio e anni tre e giorni quattro di reclusione alla Blanariu per i reati ascritti (artt.
Art. 416, comma primo, artt. 2, 3, 5, cod. pen.
Art. 110, 112, 640, comma secondo, n. 1, 480 cod. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Il Gip presso il Tribunale di Castrovillari applicava, sull'accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre e mesi sei di reclusione al Cantafio e anni tre e giorni quattro di reclusione alla Blanariu per i reati ascritti (artt.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CANTAFIO SERGIO, nato a Rosarno il 17/08/1953 BLANARIU PETRONELA, nata in Romania il 29/06/1983 avverso la sentenza del 21/02/2023 del TRIBUNALE DI CASTROVILLARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del difensore Avv. Francesco NICOLETTI, che ha chiesto per entrambi i ricorrenti che la sentenza impugnata venga annullata con ogni conseguenza di legge.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Gip presso il Tribunale di Castrovillari applicava, sull'accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre e mesi sei di reclusione al Cantafio e anni tre e giorni quattro di reclusione alla Blanariu per i reati ascritti (artt. 416, comma primo, secondo, terzo e quinto, 110, 112, 640, comma secondo, n. 1, 480 cod. pen. contestati in relazione a diverse condotte in ventisette capi di imputazione).

2. Cantafio e Blanariu hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore che ha dedotto con unico motivo violazione di legge per illegalità della pena perché il G.i.p. aveva omesso di avvisare le persone sottoposte ad indagini di poter accedere ai programmi di giustizia riparativa.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato, oltre che generico e del tutto aspecifico. Come osservato da questa Corte è sempre possibile ricorrere per cassazione deducendo, sulla base del menzionato art. 448, comma 2-bis, solo per motivi attinenti alla volontà del'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e, infine, alla illegalità della pena o della misura di sicurezza.

4. Ciò posto, è evidente che gli odierni ricorrenti propongano - con il motivo del tutto generico per come articolato, formalmente inteso a contestare la pena richiesta, definendola illegale in modo del tutto aspecifico, in assenza di qualsiasi effettiva allegazione, senza precisare secondo quale parametro, e richiamando un elemento a sua volta generico ed eccentrico quanto alla possibilità di ricorrere a condotte riparative (circostanza ed elemento certamente noto al difensore di fiducia nel momento in cui, quale procuratore speciale, dei ricorrenti ha proposto, con il consenso del Pubblico ministero, l'applicazione della pena poi recepita in sentenza)- un motivo manifestamente infondato. Il motivo valica così il perimetro entro cui il citato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. circoscrive lo scrutinio esercitabile da questa Corte, non ricorrendo, né essendo stata effettivamente allegata una pena illegale.

5. I ricorrenti devono conseguentemente essere condannati al pagamento delle spese processuali, oltre al pagamento ammenda di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibilet i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.