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Ordinanza — n. 38046/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against sentencing order dismissed as inadmissible due to generic grounds violating statutory limits on appealable issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38046/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the sentencing order inadmissible, dismissing the defendant's request for nullity. The defense argued violations of procedural articles regarding the application of the penalty, but the Court found the grounds too generic and copied from unrelated cases. The decision relied on the statutory limitation that appeals against sentencing orders can only address specific issues like the defendant's consent or legal qualification, excluding general procedural defects.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Appeals against sentencing orders are strictly limited to specific grounds such as lack of consent, lack of correlation, legal misqualification, or illegality of the penalty, rendering generic nullity claims inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing order procedural limits generic grounds statutory exhaustion atti impugnabili motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Esso è infatti articolato su censure non consentite in questa sede alla luce di quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
Art. 129 cod.
In particolare, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. F-, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine
Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri Francesco
279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri Francesco, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WARTENI MOUHAMED nato il 05/01/1991 avverso la sentenza del 08/11/2022 del GIP del TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; la trattazione del ricorso segue la procedura "de plano". FATTO E DIRITTO 1. Con l'impugnata sentenza il GUPrigi Perugia ha applicato all'imputato, su sua richiesta e con il consenso del pubblico ministero, la pena di giustizia per i reati di ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione d'arma.

2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato lamentando "nullità della sentenza per violazione dell'art.606 lett. b), c) ed e) c.p.p." nonché difetto di motivazione.

3. Il ricorso, estremamente generico (risolvendosi in una raccolta di affermazioni di principio) e redatto con tecnica approssimativa (frutto di copy-paste e nemmeno riletto, come rivelato dal fatto che si menzionano intercettazioni telefoniche e cessioni di stupefacente che non hanno ubi consistam nel presente caso), è inammissibile. Esso è infatti articolato su censure non consentite in questa sede alla luce di quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2bis cod. proc. pen.; il PM e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

In particolare, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (cfr., Sez. F -, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine, Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri Francesco, Rv. 278337 - 01).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma,