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Ordinanza — n. 38045/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging waived appeal grounds and reduced sentence under plea agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38045/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant argued a logical contradiction between the appellate court's reasoning and its decision to reduce the sentence based on a plea agreement. The court ruled that appeals against plea agreements are strictly limited to specific procedural defects and do not permit challenging waived grounds or the substantive reduction of the penalty.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against plea agreements are admissible only for defects in the formation of the party's will, prosecutor consent, or divergent judicial pronouncement, excluding challenges to waived grounds or the substantive determination of the reduced penalty unless illegal.

Parole chiave

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plea agreement appeal waived appeal grounds sentence reduction inadmissible cassation procedural defect limits motivi di cassazione adeguamento della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599 bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 599 bis cod. proc. pen
Il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 22022 del 10.4.2019, Mariniello
Sez. 2, n. 30990 dell'1.6.2018, Gueli
22022 del 10.4.2019, Mariniello; Sez. 2, n. 30990 dell'1.6.2018, Gueli).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARALLO SALVATORE nato a NAPOLI il 15/11/1969 avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE di APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; La trattazione del ricorso segue la procedura "de plano". FATTO E DIRITTO 1. Con l'impugnata sentenza la Corte d'appello di Napoli, in accoglimento della proposta di concordato formulata dalle parti, riformava parzialmente la sentenza del g.u.p. del Tribunale di Napoli e riduceva la pena. Il concordato prevedeva la rinuncia ai motivi d'appello inerenti la responsabilità, con mantenimento del motivo avente ad oggetto l'entità della pena base.

2. Con il ricorso in cassazione la difesa dell'imputato lamenta "insanabile contrasto logico fra motivazione e dispositivo - Intrinseca contraddittorietà della motivazione".

3. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. è infatti consentito soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr., Sez. 2, n. 22022 del 10.4.2019, Mariniello; Sez. 2, n. 30990 dell'1.6.2018, Gueli).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 13