Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded claim of erroneous legal qualification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Zampieri Deivi inadmissible, ruling that the ground of erroneous legal qualification was manifestly unfounded. The appellant argued the lower court failed to reclassify the offense under Article 624 of the Penal Code, while the prosecution maintained the original conviction under Articles 110, 116, and 628 was correct. The Court held that such appeals are limited to cases of manifest eccentricity, which was absent here as the sentencing clearly aligned with the indictment and the brief reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; The possibility of appealing for cassation alleging erroneous legal qualification is limited to cases of manifest eccentricity, rendering unfounded claims of evaluative errors inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAMPIERI DEIVI nato in Colombia il 07/03/1988 avverso la sentenza del 04/04/2023 del GIP TRIBUNALE di VICENZAudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del difensore Avv. GIANLUIGI PIERACCINI, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Gip presso il Tribunale di Vicenza applicava, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a Zampieri Deivi, su richiesta dello stesso e con il consenso del Pubblico Ministero, la pena di anni due, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 600,00 di multa per il reato ascritto al capo a) della rubrica (artt. 110, 116, 628, comma primo e terzo cod. pen.).
2. Zampieri Deivi ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore deducendo con un unico motivo di ricorso vizio della motivazione per violazione di legge, per non avere il giudice riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 624 cod. pen.
3. Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto con motivo manifestamente infondato. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'impugnabilità della pronuncia è limitata alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01). La giurisprudenza di legittimità aveva già precisato che la possibilità di ricorrere per cassazione, deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza, deve essere limitata ai casi di errore manifesto, vale a dire quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione; la verifica sul punto, inoltre, deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 3, n. 46373 del 26/01/2017, Kanow Alias Kanov, Rv. 271789;
Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766; Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865; Sez. 4, n. 10692 del 11/03/2010, Hernandez, Rv. 246394). Detti principi sono stati ribaditi anche a seguito dell'inserimento dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni, Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri Rv. 272619; Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252;
Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026). Anche recentemente questa Corte ha ribadito che «la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato«» (così Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573; in senso conforme cfr., sempre da ultimo, Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842).
Nel caso concreto la mera lettura del capo di imputazione e della motivazione della sentenza evidenziano senza alcun dubbio come non ricorre alcuna eccentricità nella qualificazione giuridica del fatto.
4. Il motivo valica quindi il perimetro entro cui il citato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. circoscrive lo scrutinio esercitabile da questa Corte, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così