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Ordinanza — n. 38040/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court corrects Cassation ruling to order defendant to pay civil party's representation costs due to clerical error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38040/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a prior judgment that had omitted the award of legal representation costs to the civil party. The defense argued that a clerical error prevented the court from noting the civil party's presence and liquidating their expenses. Consequently, the court ordered the defendant to pay the representation costs to the state, mandating a separate payment decree.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: When a judgment contains a material error omitting the award of costs to a party entitled to them, the court must correct the decision to ensure the proper allocation of expenses.

Parole chiave

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material error correction legal representation costs clerical omission remedy civil party expenses Cassation procedure condono delle spese procedurali restituzione in pristino vizi procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 82 d.P.R. 115/2002
Art. 83 d.P.R. 115/2002
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile PERDICHIZZI SANTI nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 08/07/1990 nel procedimento a carico di: FERRARA MASSIMO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 21/09/1971 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del PG MARIAEMANUELA GUERRA lette le conclusioni difensore Avv. TINDARO GRASSO nell'interesse del Perdichizzi, con le quali ha chiesto la correzione di errore materiale.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza n. 5887 del 01/02/2022 è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Ferrara Massimo avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 22/03/2018.

2. Il difensore della parte civile costituita, Perdichizzi Santi, ammessa al patrocinio a carico dello Stato, ha evidenziato come nella sentenza predetta, per un evidente errore materiale, non si dava atto della presenza, mediante deposito di note scritte, della parte civile costituita, con conseguente mancata liquidazione delle spese di giudizio sostenute. 3‘.13 rilevato come effettivamente, a causa di evidente errore materiale, è stata omessa la condanna alle spese di giudizio in favore della parte civile costituita ed ammessa al patrocinio a carico dello Stato.

P.Q.M.

Dispone correggersi la sentenza n. 5887 emessa dalla Corte di cassazione in data 1 febbraio 2022 aggiungendo nel dispositivo, dopo la parola "cassa delle ammende." La seguente frase: Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Perdichizzi Santi, ammessa al patrocinio a carico dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Messina con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso in data 8 settembr