Sentenza — n. 38036/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IASuriano Davide ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Potenza del 16/2- 3/03/2023, in funzione di giudice per il riesame, che - esclusa per tutti i capi di imputazione la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis 1. cod. pen. ed escluso, altresì, il delitto di cui agli artt. 56-629 cod. pen. contestato al capo 4) della rubrica, ha confermato la misura della custodia in carcere al ricorrente applicata dal G.I.P. del tribunale, in ordine ad altri reati oggetto dei capi 1), 2), 3) e 4 (limitatamente al reato di cui all'art. 423 cod. pen.) della rubrica.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 423 cod. pen, art. 311 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 38036/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 416-bis 1. cod. pen. ed escluso, altresì, il delitto di cui agli artt. 56-629 cod. pen. contestato al capo 4) della rubrica, ha confermato la misura della custodia in carcere al ricorrente applicata dal G.I.P. del tribunale, in ordine ad altri reati oggetto dei capi 1), 2), 3) e 4 (limitatamente al reato di cui all'art. 423 cod. pen.) della rubrica.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SURIANO DAVIDE nato a POLICORO il 02/07/1983 avverso l'ordinanza del 16/02/2023 del TRIB. LIBERTA di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; letto il ricorso e le conclusioni scritte del PG MARIAEMANUELA GUERRA Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Suriano Davide ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Potenza del 16/2- 3/03/2023, in funzione di giudice per il riesame, che - esclusa per tutti i capi di imputazione la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis 1. cod. pen. ed escluso, altresì, il delitto di cui agli artt. 56-629 cod. pen. contestato al capo 4) della rubrica, ha confermato la misura della custodia in carcere al ricorrente applicata dal G.I.P. del tribunale, in ordine ad altri reati oggetto dei capi 1), 2), 3) e 4 (limitatamente al reato di cui all'art. 423 cod. pen.) della rubrica.
2. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale presso Mariaemanuela Guerra, con requisitoria del 26/06/2023, sul rilievo della manifesta infondatezza dei motivi, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
3. Il ricorso è inammissibile poiché tardivo. Contrariamente a quanto indicato a pag. 1 del ricorso, l'ordinanza del Tribunale del riesame risulta essere stata notificata il 16/03/2023 a mani proprie all'indagato (v. nota dell'ufficio matricola C.C. Matera e relata sottoscritta dal ricorrente) e non il 3/04/2023; al difensore che ha assistito l'indagato nella fase del riesame, l'ordinanza risulta notificata via pec il 14/03/2023. Il ricorso per cassazione è stato depositato in cancelleria il 13/04/2023 (vedi ricezione della relativa pec dal difensore cassazionista), allorché era ormai perento il termine di decadenza stabilito dall'art. 311 cod. proc. pen. per proporre impugnazione.
4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, condannandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
5. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Motivazione semplificata