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Sentenza — n. 38033/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment due to lack of defense after lawyer's death and improper notice.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38033/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Second Instance judgment because the defendant was unrepresented during the appeal due to her appointed lawyer's death and improper service of notice. The defendant argued that the death caused a prejudice to her right of defense, but the court found the delay between the lawyer's death and the notice was not due to force majeure. Consequently, the court ruled that the absence of a defense attorney constituted an irreparable nullity requiring the annulment of the appeal decision.

Regesto Legislator

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Art. 161, 179 cod. proc. pen.; The death of a defense attorney without immediate communication to the client and subsequent improper service of notice constitutes an irreparable nullity of the proceedings requiring annulment.

Parole chiave

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defense attorney death improper service of notice irreparable nullity right of defense force majeure exception appeal proceedings cassation annulment diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 161 cod. proc. pen.
Ed invero, l'art. 161 cod.
Art. 157 cod. proc. pen.
L'imputata, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi dell'art. 157 cod.
Art. 159 cod. proc. pen.
Art. 181, comma 3 cod. proc. pen.
2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione delle norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi dell'art. 181, comma 3, cod.
Art. 179 cod. proc. pen.
art. 157 cod. proc. pen
L'imputata, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen.
art. 161 cod. proc. pen
Ed invero, l'art. 161 cod. proc. pen.
art. 179 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCALAMBRETTI SIMONA nato a ROMA il 20/10/1978 avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore, avv. CHIARA MADIA, del foro di Roma, che si è riportata ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Roma con sentenza del 29/11/2022 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma in data 5/11/2019, che aveva condannato Simona Scalambretti alla pena di mesi sei di reclusione ed euro trecento di multa, per il reato di ricettazione.

2. L'imputata, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen. Evidenzia che la notifica della citazione a giudizio in appello è stata effettuata presso il difensore domiciliatario, che tuttavia nelle more era deceduto, con la conseguenza che la notifica avrebbe dovuto essere eseguita personalmente all'imputata, non avendo questa avuto notizia del decesso del difensore di fiducia. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione delle norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi dell'art. 181, comma 3, cod. proc. pen. Osserva in proposito che il decesso del difensore di fiducia ha determinato altresì un pregiudizio del diritto di difesa, sotto il profilo della corretta instaurazione del contraddittorio, che impone l'annullamento dell'impugnata sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che seguono. 1.1 II primo motivo è manifestamente infondato. Ed invero, l'art. 161 cod. proc. pen. stabilisce che, nel caso di dichiarazione o elezione di domicilio, l'imputato ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto (e che, in mancanza di tale comunicazione, la notificazione è eseguita mediante consegna al difensore); che si applicano le disposizioni di cui agli artt. 157 e 159 solo quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l'imputato non è stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto.

Nel caso di specie, l'imputata aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia, l'avvocato Giuseppe Madia e, a seguito del decesso di quest'ultimo, l'atto era stato notificato mediante pec al domicilio eletto, in assenza della comunicazione del decesso del difensore. Tale ultima circostanza risulta assorbente e decisiva. Sul punto, la ricorrente si limita ad affermare di non aver saputo della morte del difensore di fiducia, senza allegare elementi dai quali poter desumere che ciò sia avvenuto per caso fortuito o forza maggiore. Anzi, è assolutamente ragionevole presumere che, nella specie, la Scalambretti avesse avuto immediatamente conoscenza della morte del suo domiciliatario, tenuto conto che costui era il suo difensore di fiducia e che, quindi, esisteva un rapporto fiduciario ancor più pregnante; ciò in conseguenza del rilevante lasso temporale intercorso tra il decesso dell'avv.

Madia (avvenuto il 13/2/2022) e la notifica della citazione (avvenuta a mezzo pec in data 25/10/2022). 1.2 Coglie nel segno il secondo motivo. Ed invero, il processo di appello è stato celebrato senza che l'imputata fosse assistita da un difensore, stante il decesso del legale di fiducia, evento di cui si dà conto nel verbale di udienza del 29/11/2022. La Corte territoriale risulta aver notificato l'avviso ad una casella di posta efficiente, attività che non ha consentito il recapito dell'avviso ad alcun difensore, stante il già intervenuto decesso del destinatario, cosicché l'interessata risulta esse stata priva di difensore nel corso del giudizio d'appello.Trattasi di una nullità di ordine generale, insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., in quanto relativa alla assenza del difensore dell'imputata in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, assenza che inficia irreparabilmente il giudizio di appello.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Roma per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il gior