Italian Court annuls acquittal for aggravated theft via digital identity misuse, ruling private banking credentials suffice.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled a Florence trial court's decision to acquit the defendant due to a withdrawn complaint. The prosecution argued that the defendant committed aggravated theft by illegally using the victim's digital identity through credit card access codes. The court held that digital identity does not require public administration validation, applying to private banking systems where the defendant substituted the victim's identity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640-ter, comma 3 e 4, cod. pen.; Art. 9 d.l. 93/2013: The aggravated circumstance of theft involving the improper use of digital identity applies even when accessed via private systems, without requiring public administrative validation procedures.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZEnel procedimento a carico di: RIZZO PASQUALINO nato a ACERRA il 31/03/1988 avverso la sentenza del 13/10/2022 del TRIBUNALE di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIAEMANUELA GUERRA che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 13/10/2022 il Tribunale di Firenze ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Rizzo Pasqualino per il delitto allo stesso ascritto (artt. 81, 640-ter cod. pen.) per intervenuta remissione di querela.
2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione per saltum deducendo con un unico motivo di ricorso violazione di legge, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. H4 640-ter, comma terzo e quarto, cod. pen. ricorrendo l'ipotesi aggravata di furto o indebito utilizzo dell'identità personale, nonché omessa motivazione sul punto.
3. Il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
4. Il ricorso è fondato, deve conseguentemente essere disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata alla Corte di appello di Firenze per il giudizio. Questa Corte ha già affermato, con principio che qui si intende ribadire, che in tema di frode informatica, la nozione di "identità digitale", che integra l'aggravante di cui all'art. 640-ter, comma terzo, cod. pen., non presuppone una procedura di validazione adottata dalla Pubblica amministrazione, ma trova applicazione anche nel caso di utilizzo di credenziali di accesso a sistemi informatici gestiti da privati. (Fattispecie in cui è stata ritenuta l'aggravante in un caso di accesso abusivo a un servizio di "home banking") (Sez. 2, n. 40862 del 20/09/2022, Rv. 283653-01).
Il principio è certamente riferibile all'imputazione elevata nei confronti di Rizzo Pasqualino, attesa la chiara descrizione della condotta caratterizzata dall'utilizzo abusivo di codici di accesso personale alla carta di credito, esplicitamente associata al conto corrente della persona offesa, così realizzandosi un'evidente e indebita sostituzione del titolare nella sua identità digitale collegata all'utilizzo del mezzo informatico nello svolgimento dei rapporti bancari e creditizi.
5. Ricorre dunque la circostanza aggravante di cui al terzo comma dell'art. 640-ter cod.pen., introdotta dall' art. 9 d.l. 93 del 2013, convertito con modificazioni nella I. 119 del 2013. In conclusione, nella contestazione elevata è presente una chiara descrizione quanto al non consentito ed illecito utilizzo dell'identità digitale della persona offesa. In tal senso si deve considerare che l'identità digitale è comunemente intesa come l'insieme delle informazioni e delle risorse concesse da un sistema informatico ad un particolare utilizzatore del suddetto sotto un processo di identificazione, che consiste nella validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne consentono l'individuazione nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell'accesso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze. Così deciso in