Sentenza — n. 38026/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 13/07/2022 il Tribunale di Larino, in composizione monocratica, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Gerga Jorgaq e Licursi Giovanni perché estinto il delitto contestato per intervenuto decorso del termine di prescrizione (art. 648, comma secondo, cod. pen. commesso 19 e 20 novembre 2014).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod. pen, art. 157 cod. pen; Sentenza — n. 38026/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 648, comma secondo, cod. pen. commesso 19 e 20 novembre 2014).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSOnel procedimento a carico di: GEGA JORGAQ nato a VALONA (ALBANIA) il 02/10/1994 LICURSI GIOVANNI nato a LARINO il 09/02/1992 avverso la sentenza del 13/07/2022 del TRIBUNALE di LARINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIAEMANUELA GUERRA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 13/07/2022 il Tribunale di Larino, in composizione monocratica, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Gerga Jorgaq e Licursi Giovanni perché estinto il delitto contestato per intervenuto decorso del termine di prescrizione (art. 648, comma secondo, cod. pen. commesso 19 e 20 novembre 2014).
2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Campobasso ha proposto ricorso per cassazione per saltum chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata essendo incorso il Tribunale in violazione di legge nel determinare il termine di prescrizione del delitto di cui all'art. 648 cod. pen. tenuto conto del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod.pen.
3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
4. Il ricorso è fondato. Deve conseguentemente essere disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata dinnanzi alla Corte di appello di Campobasso per nuovo giudizio. In tal senso, si deve ricordare come questa Corte abbia costantemente affermato che l'ipotesi del fatto di speciale tenuità non costituisce un'autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi- base (da ultimo Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, Rv. 284186-01). Nel caso all'esame, pertanto, considerata l'imputazione per il reato di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen. il termine di prescrizione deve calcolarsi con riferimento al massimo edittale di otto anni di reclusione previsto al comma primo in relazione alla disciplina tratteggiata dagli artt. 157 e 161 cod. pen., come correttamente affermato dal Procuratore generale ricorrente.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Campobasso. Così deciso in data 8 s