Cassation court dismisses appeal claiming nullity due to unreported change in defendant's detention status during trial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the first-instance judge violated procedural nullity rules by holding a hearing while the defendant was detained under house arrest for another matter. The defense argued the defendant was not present, but the prosecution and court found no evidence that the change in status was formally communicated or documented to the presiding judge at the time of the hearing. Consequently, the court ruled that the impediment was not legally recognized, rendering the nullity argument manifestly unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 336, comma 1, c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: A change in the defendant's status from free to detained under house arrest for another cause constitutes a legitimate impediment to appearance only if documented or communicated to the presiding judge, which was not established here.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROVIDA FRANCESCO nato a PAVIA il 22/09/1981 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; letti il ricorso, la memoria difensiva e la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIAEMANUELA GUERRA Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rovida Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 19/09/2022 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Teramo, ha rideterminato la pena di giustizia inflitta al ricorrente in ordine al delitto di ricettazione.
1. Con in unico motivo, deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità per avere il giudice di primo grado celebrato l'udienza del 15/01/2021, in cui era stata deliberava la sentenza di condanna, dando atto erroneamente che l'imputato fosse "libero e assente", mentre dalla memoria difensiva prodotta con allegati in quella sede emergeva che fosse detenuto per altra causa. A conferma di ciò la difesa del ricorrente richiama anche copia dell'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale di Teramo il 12/11/2020 - allegato al presente ricorso - dal quale risulta che a partire dal 05/09/2019 l'imputato si trovava in regime di arresti domiciliari e che sarebbe stato posto in libertà per fine pena il 14/07/2023.
2. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Mariaemanuela Guerra, con requisitoria del 30/06/2023, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, rilevando come nella sentenza di appello si dia atto che l'imputato è rinunziante a comparire.
3. Con memoria del 12/07/2023, la difesa del ricorrente, ha replicato alle conclusioni del RG. osservando che l'eccezione di nullità attiene all'udienza del 15/01/2021 tenutasi dinanzi al Tribunale; ha quindi insistito per l'accoglimento del ricorso.
4. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile. Il ricorrente richiama a fondamento della censura di nullità della sentenza di primo grado - per avere il giudice deliberato la sentenza nonostante l'imputato, all'udienza di decisione, si trovasse ristretto agli arresti domiciliari per altra causa, omettendo di rinviare l'udienza e disponendone la traduzione - il recente orientamento delle Sezioni unite secondo cui «la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato stesso» (Sez.
U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806 - 01). In realtà, per come precisato dalle Sezioni unite nella massima del principio di diritto richiamato, la restrizione dell'imputato per altra causa deve essere «documentata» o comunque «comunicata al giudice procedente».Se si ha riguardo al verbale dell'udienza del 15/01/2021, risulta che il difensore non formalizzò alcuna comunicazione del sopravvenuto stato detentivo dell'imputato, né questo può implicitamente trarsi dal contenuto della memoria che lo stesso difensore depositò al Tribunale al fine di conseguire un trattamento sanzionatorio più favorevole, in quanto i riferimenti allo stato detentivo dell'imputato (nella specie agli arresti domiciliari presso una comunità di recupero) sono datati al più tardi all'8/06/2020, non potendosi, invece, ritenere pertinente quello successivo del 26/08/2020 in cui si precisa che l'imputato è «ospite» presso la comunità (mentre negli altri si specifica che ivi si trova "in regime di arresti domiciliari).
Né a tale fine può in questa sede assumere rilievo l'ordine di carcerazione agli arresti donniciliari del 12/11/2020 (presso la comunità di recupero), unito al ricorso per cassazione, in quanto non risulta che sia stato tempestivamente prodotto al giudice del merito, né vi è stata specifica allegazione in tal senso. Pertanto, non essendo il sopravvenuto impedimento comunicato al giudice procedente, né specificamente documentato con riferimento al tempo di celebrazione dell'udienza, la censura risulta manifestamente infondata.
5. In tali termini il ricorso va dichiarato inammissibile. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione degli evidenti profili di inammissibilità rilevati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend