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Sentenza — n. 38021/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to late 'ne bis in idem' claim and improper evidence challenge.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38021/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible for multiple procedural violations. The defense argued for a new 'ne bis in idem' claim and challenged the use of a residence certificate as sole proof of criminal facts. The court rejected these arguments because the 'ne bis in idem' issue was raised too late and the certificate was deemed a valid factual element for criminal liability.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The 'ne bis in idem' violation cannot be raised for the first time at the Cassation level if it requires a substantive fact assessment, and residence certificates may serve as factual evidence in criminal proceedings.

Parole chiave

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ne bis in idem inammissibilita certificato residenza sindacato legittimita codice procedura penale apprezzamento merito spese processuali residenza secondaria

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.
per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen.
La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la detta sentenza con due motivi, qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen..
Art. 649 cod. proc. pen.
Art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett.
art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen
La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la detta sentenza con due motivi, qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen..
art. 192 cod. proc. pen
280027 - 04), è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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sent. n. 6179 del 15 gennaio 2021 Imp. Pane Rv. 280648 - 01
Sez. U., n. 29541 del 16 luglio 2020 Imp. Filardo, Rv. 280027 - 04
Tanto più che, come pure è stato affermato da questa Corte, nel suo più elevato consesso, (Sez. U., n. 29541 del 16 luglio 2020 Imp. Filardo, Rv. 280027 - 04), è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI BELLA ANTONIO nato a PALERMO il 22/08/1986 avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni dell'Avv.Di Maria che ha chiesto l'accoglimento del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza la corte d'appello ha confermato la pronuncia del tribunale che ha condannato l'imputato alla pena di giustizia per il reato di invasione arbitraria di un alloggio di edilizia popolare (art.633 e 639 bis cod. pen.).

2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la detta sentenza con due motivi, qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen.. Il primo motivo è incentrato sulla inosservanza dell'art.649 cod. proc. pen. in relazione all'art.606 comma 1 lett.

b) cod. proc. pen. poiché l'imputato è già stato destinatario di decreto penale di condanna per lo stesso fatto, indicato come commesso (nel certificato del casellario giudiziale) alla stessa epoca di quello per cui vi è giudizio. Con il secondo motivo si lamenta la violazione di norme penali e processuali (art.606 lett.

b) e c) cod proc. pen.) in relazione agli art. 187 e 192 del codice di procedura: la Corte ha fondato il proprio giudizio esclusivamente sulla base di un certificato di residenza da cui desumeva la sussistenza della invasione dell'appartamento e della permanenza al 28 dicembre 2014 dell'occupazione abusiva. Il documento tuttavia può fondare una pretesa civilistica ma non un giudizio di responsabilità penale.

3. Con memoria inviata per mail la difesa insiste per raccoglimenti dei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per plurime ragioni. In relazione al primo motivo va rilevata la tardività della prospettazione difensiva relativa alla violazione del "ne bis in idem". Poiché non era stata formulata né in primo grado né in atto di appello, essa non può essere formulata per la prima volta di fronte alla Corte di Cassazione. Infatti, come chiarito da questa stessa Sezione (sent. n. 6179 del 15 gennaio 2021 Imp. Pane Rv. 280648 - 01) non è deducibile per la prima volta davanti alla Corte di cassazione la violazione del divieto del "ne bis in idem" sostanziale in tutti i casi nei quali -come quello in esame- l'accertamento relativo alla identità del fatto oggetto dei due diversi procedimenti, intesa come coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta, implica un apprezzamento di merito, né è consentito alle parti produrre in sede di legittimità documenti concernenti elementi fattuali.

In sostanza, il giudizio richiesto postula comunque un apprezzamento storico-naturalistico del fatto, che esula dal perimetro del sindacato di legittimità se non precedentemente sollecitato al giudice del merito.

2. Non consentito è pure il secondo motivo, formulato in relazione alla violazione dell'art.192 c.p.p. (congiuntamente all'art.187) per erronea applicazione della regola di valutazione probatoria. In verità, il menzionato motivo è incentrato sulla erroneità della valutazione del fatto, lamentandosi la valorizzazione, ai fini della prova della responsabilità del Di Bella, di una certificazione amministrativa. Attraverso tale via si intende riproporre in Cassazione doglianze che sono già state formulate nelle fasi di merito e che a tali fasi appartengono.

Dopo due gradi di giudizio di merito, se ne pretende un terzo, a costo di violare la struttura del giudizio di cassazione che affida a questa Corte la funzione nomofilattica, cioè la uniforme interpretazione del diritto, non la (uniforme) interpretazione del fatto. Tanto più che, come pure è stato affermato da questa Corte, nel suo più elevato consesso, (Sez. U., n. 29541 del 16 luglio 2020 Imp. Filardo, Rv. 280027 - 04), è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità.

Va peraltro evidenziato che è concettualmente errato l'argomento difensivo basato sulla 3 pretesa inutilizzabilità nel processo penale ai fini della condanna, della presunzione derivante dalla attestazione di residenza costituita dal certificato rilasciato dal competente Comune. In primo luogo perché il certificato di residenza è la attestazione conseguente all'accertamento di una situazione di fatto, frutto di verifiche condotte dall'amministrazione comunale (usualmente a seguito di accesso da parte de funzionari dell'anagrafe o della vigilanza urbana), che può ben essere valorizzata nell'ambito di una valutazione fattuale, anche ai fini dell'accertamento della responsabilità penale.

Inoltre, il giudice d'appello (come il giudice del Tribunale di Palermo nel grado precedente) ha affermato che la responsabilità dell'imputato emerge dagli accertamenti effettuati dalla polizia comunale di Villabate il 30 novembre 2013. Nella data appena menzionata aveva avuto luogo l'accesso per la verifica della libertà da persone e cose dell'appartamento di via Messina Marine 53 in precedenza occupato da Marina Castelli, in vista della successiva destinazione dell'immobile alla residenzialità assistenziale. In tale occasione, l'imputato venne innanzi tutto individuato come occupante in forza delle dichiarazioni dei vicini di casa e venne quindi convocato per le verifiche iniziali da parte dal competente ufficio della vigilanza urbana.

A tale iniziale contestazione fece seguito, a distanza di oltre un anno (28 dicembre 2014) lo sgombero forzoso del Di Bella (unitamente alla coimputata Di Salvo) con consegna delle chiavi dell'immobile da parte proprio dell'abusivo occupante, a conferma di una condizione di occupazione durata oltre un anno. La motivazione della decisione è pertanto immune da qualsivoglia vizio di logicità, carenza o contraddittorietà.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro mille, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende. Così d ciso in Roma, 9 maggio 2023 Il Consigliere relatore Il Pre idente Fraifice