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Sentenza — n. 37886/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on bail measures, upholding detention due to high flight risk despite charge downgrade.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37886/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed appeals by two defendants challenging the imposition of maximum custodial measures for aggravated fraud. The defense argued that downgrading the charge from extortion to fraud warranted less severe bail and that electronic monitoring at home was insufficient. The court rejected these claims, ruling that the defendants' demonstrated willingness to travel between Naples and Rome created an unacceptable risk of flight, justifying continued detention.

Regesto Legislator

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Art. 274 cod. proc. pen.; Art. 275 cod. proc. pen.: While a change in the qualification of the offense may require a reassessment of precautionary measures, the court retains discretion to maintain maximum custody if the defendant's conduct demonstrates a specific and high risk of flight or evasion of justice.

Parole chiave

Generato dall'IA
precautionary measures custodial detention flight risk assessment charge qualification proportionality principle Cassazione appeal fraud offense pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 274 cod. proc. pen.
violazione di legge (art. 274 cod.
Art. 275 cod. proc. pen.
art. 274 cod. proc. pen
violazione di legge (art. 274 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ILLIANO GIOVANNI nato a NAPOLI il 05/11/1992 LAMPITELLI DOMENICO nato a NAPOLI il 11/02/2000 avverso l'ordinanza del 23/02/2023 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Il Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. L'Avv. Fernando Maria Pellino insisteva per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale per le misure cautelari personali di Roma confermava la applicazione a Giovanni Illiano e Domenico Lampitelli della massima misura custodiale in relazione al reato di truffa aggravata ai danni di una persona anziana, così qualificata la condotta inizialmente inquadrata come estorsione. Si contestava loro di avere prospettato a persona ultrasessantacinquenne un pericolo immaginario e di avere così lucrato la somma di oltre millesettecento euro.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore di Domenico Lampitelli che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: si deduceva che la riqualificazione del fatto - da estorsione a truffa - avrebbe dovuto comportare una rivalutazione del pericolo cautelare correlato alla minore gravità della truffa; si deduceva, tra l'altro, che il ricorrente era della classe 2000, che viveva in famiglia e che era gravato da un unico precedente risalente al 2017 quando lo stesso, appena maggiorenne, era stato condannato per porto abusivo di un coltello.

Non sarebbe stata, inoltre, adeguatamente valutata la possibilità di applicare la misura degli arresti in un domicilio In Campania lontano dal luogo del commesso delitto. 3.Ricorreva per cassazione anche il difensore di Giovanni Illiano, che deduceva: 3.1. violazione di legge (art. 274 cod. proc. peri.) e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari: con due distinti motivi si deduceva che la riqualificazione giuridica del fatto, effettuata dal Tribunale imponesse una rivalutazione dell'adeguatezza e proporzionalità della misura; la minore gravità del reato come riqualificato (truffa incìvece che estorsione), il fatto che il ricorrente era gravato solo da due condanne per reati depenalizzati ed il comportamento successivo alla sottoposizione della misura avrebbero dovuto indurre il Tribunale a ritenere inesistente, ci quantomeno, attenuato, il pericolo di reiterazione;; anche la valutazione in ordine alla proporzionalità sarebbe carente, in quanto l'ordinanza impugnata non avrebbe enunciato le ragioni dell'inadeguatezza di misure non custodiali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorsi, omogenei, sono fondati nella parte in cui contestano la motivazione posta a sostegno della scelta della misura, in punto di proporzionalità della stessa. Il Tribunale riteneva che la misura degli arresti domiciliari con presidio elettronico non poteva soddisfare le esigenze di cautela emerse, atteso che gli indagati avevano dimostrato «particolare sfrontatezza e spregiudicatezza nello spostarsi dalla provincia di Napoli alla Capitale»; rilevava altresì che le modalità organizzate dalla condotta indicavano che gli indagati avessero dei punti di rirerimento a Roma, il che aggravava il pericolo di reiterazione; il quadro cautelare, nella valutazione del Tribunale risultava