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Sentenza — n. 37881/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses preliminary reference for territorial jurisdiction, ruling it inadmissible when the court declines competence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37881/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the preliminary reference regarding territorial jurisdiction inadmissible and ordered the return of files to the Latina court. The defense argued that the crime of unauthorized appropriation is instantaneous and should be tried in Rome where the landlord's office is located, not where the item was delivered. The court held that a preliminary reference is only required if there is an actual potential conflict between multiple judges, not merely when one judge declines competence while another accepts it.

Regesto Legislator

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Art. 24-bis cod. proc. pen.; Art. 30 cod. proc. pen.: A preliminary reference to the Court of Cassation for territorial jurisdiction is inadmissible unless there is a concrete potential conflict between multiple judges, as mere declination of competence by one judge does not trigger the preventive resolution mechanism.

Parole chiave

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preliminary reference inadmissibility territorial jurisdiction conflict instantaneous crime location judicial declination competence procedural efficiency principles incompetenza territoriale assegnazione del luogo di soggiorno competenza per materia

Disposizioni normative citate

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Art. 24-bis cod. proc. pen.
Il rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen. deve quindi essere dichiarato inammissibile, con restituzione degli atti al Tribunale di Latina.
Art. 30 cod. proc. pen.
Applicando i canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza per l'applicazione dell'art. 30 cod. proc. pen., deve, semmai, ritenersi la sussistenza di un obbligo dell'immediata trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, ai sensi del comma 2 [dell'art.
Art. 23 cod. proc. pen.
A fronte della tempestiva eccezione della parte, si sarebbe dovuto semplicemente pronunciare, se del caso, sentenza ai sensi dell'art. 23 cod. proc. pen., ordinando la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma.
Art. 121 cod. proc. pen.
Art. 94 comma 2 d.lgs. 10/2022
176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
art. 24-bis cod. proc. pen
la seguente SENTENZA sul rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen.
art. 30 cod. proc. pen
Applicando i canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza per l'applicazione dell'art. 30 cod. proc. pen., deve, semmai, ritenersi la sussistenza di un obbligo dell'immediata trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, ai sensi del comma 2 [dell'art.
art. 121 cod. proc. pen
art. 23 cod. proc. pen
A fronte della tempestiva eccezione della parte, si sarebbe dovuto semplicemente pronunciare, se del caso, sentenza ai sensi dell'art. 23 cod. proc. pen., ordinando la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen. proposto da TRIBUNALE DI LATINAnel procedimento a carico di IOVINE GIUSEPPE nato a MINTURNO IL 12/04/1966 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZE; lette le richieste del PG PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso chiedendo che sia indicato il Tribunale di Roma quale Autorità giudiziaria territorialmente competente.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Latina, con ordinanza pronunciata nel corso dell'udienza del 2 marzo 2023, ha rimesso gli atti a questa Corte regolatrice, ai sensi dell'art. 24- bis cod. proc. pen., per la risoluzione in via pregiudiziale della questione di competenza per territorio sollevata dalla difesa dell'imputato. Il giudice rimettente ha rilevato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo e di mera condotta che si consuma con il primo atto di dominio sulla cosa, con la volontà espressa o tacita di averla come propria, di modo che la competenza dovrebbe radicarsi nel luogo in cui è mutato il titolo del possesso (nel caso di specie, verosimilmente Roma, dove ha sede la società locatrice, e non Latina, dove la res è stata consegnata all'imputato).

3. Si è proceduto con trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Il Collegio condivide e ribadisce l'interpretazione del nuovo istituto processuale elaborata recentemente da Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, secondo cui, «premesso che il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione si presenta come meccanismo risolutivo preventivo che si aggiunge agli ordinari strumenti di impugnazione nel sistema della definizione della questione sulla competenza territoriale [...]. Applicando i canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza per l'applicazione dell'art. 30 cod. proc. pen., deve, semmai, ritenersi la sussistenza di un obbligo dell'immediata trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, ai sensi del comma 2 [dell'art. 24-bis cod. proc. peli.], esclusivamente ove sia astrattamente configurabile una situazione in cui vi siano due o più giudici che contemporaneamente prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona. [...] Di contro, qualora la parte si limiti a sollecitare il giudice affinché crei esso la situazione potenziale di conflitto, declinando la propria competenza, questo, ove non ritenga di aderire a tale sollecitazione, deve considerare l'atto alla stregua di una comune eccezione di incompetenza, ovvero di una generica richiesta formulata ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. [...], se, al contrario, si ritiene incompetente, dovrà pronunciare sentenza di incompetenza».

«La ratio della norma (evitare che l'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata venga respinta, ma resti come un "vizio occulto" del processo, con la possibilità che essa, accolta nei gradi successivi, determini la caducazione dell'attività processuale svolta medio tempore e la necessità di ricominciare l'iter processuale)» e i «principi costituzionali dell'efficienza e della ragionevole durata del processo, di "responsabilizzare il giudice di merito" nella valutazione del rinvio incidentale alla Corte per la definizione della questione sulla competenza territoriale» rendono «invero evidente che il giudice si trova a rimettere la questione quando la parte prospetti la sua incompetenza ed egli, invece, si ritenga competente».

2. Nel caso di specie, il Tribunale remittente, ritenendosi incompetente, ha rimesso gli atti a questa Corte per l'espresso fine di una «previa risoluzione del potenziale conflitto» che apparirebbe «astrattamente ravvisabile». A fronte della tempestiva eccezione della parte, si sarebbe dovuto semplicemente pronunciare, se del caso, sentenza ai sensi dell'art. 23 cod. proc. pen., ordinando la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma.

3. Il rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen. deve quindi essere dichiarato inammissibile, con restituzione degli atti al Tribunale di Latina.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i