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Sentenza — n. 37874/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls conviction for receiving stolen goods due to prescription of the underlying theft crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37874/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance conviction for receiving stolen goods without remanding the case. The defendant argued for acquittal based on lack of subjective intent and statutory mitigation, but the court focused on the statute of limitations. By applying the principle of *favor rei*, the court determined the consummation of the receiving crime coincided with the theft, which had been reported in 2009 and thus expired under the applicable prescription period.

Regesto Legislator

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Art. 159 c.p.; Art. 162 c.p.: When the date of acquisition of the stolen item is unproven, the consummation of the receiving crime is deemed to have occurred at the time of the underlying theft, allowing the prescription of the theft to extinguish the receiving charge.

Parole chiave

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prescrizione reato ricettazione furto presupposto favor rei termine prescrizione estinzione reato Corte di Cassazione prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

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Art. 159 c.p.
Art. 162 c.p.
art. 648 cod. pen
violazione di legge (art. 648 cod.
articolo 712 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
Violazione di legge (art. 131-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine e mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'articolo 131-bis cod.
articolo 131-bis cod. pen
pen.) e vizio di motivazione in ordine e mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'articolo 131-bis cod. pen.: non sarebbe stata valutata l'assenza di precedenti penali, la giovane età del ricorrente e la particolare tenuità dei fatti; 2.3.
art. 62-bis cod. pen
violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 44322 del 15/10/2021, Ceglia
Sez. 2, 9.6.2016 n. 31946, Minutella
282307 - 01; Sez. 2, 9.6.2016 n. 31946, Minutella, Rv 267480; Sez.
Sez. 2, 20.1.2010, n. 5132, Gligora
31946, Minutella, Rv 267480; Sez. 2, 20.1.2010, n. 5132, Gligora, Rv.246287).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LAURIA FRANCO nato a STIGLIANO il 08/11/15182 avverso la sentenza dei 12/10/2022 della CORTE di APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di potenza confermava la condanna di Franco Lauria per il reato di ricettazione di un escavatore del valore di euro trentamila euro.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla valutazione relativa alla sussistenza dell'elemento soggettivo, che sarebbe stato stata effettuata valorizzando illegittimamente il silenzio dell'imputato senza indicare nessun altro elemento che avrebbe potuto indurre a una riqualificazione del fatto nella più lieve fattispecie prevista dall'articolo 712 cod. pen.; 2.2. Violazione di legge (art. 131-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine e mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'articolo 131-bis cod. pen.: non sarebbe stata valutata l'assenza di precedenti penali, la giovane età del ricorrente e la particolare tenuità dei fatti; 2.3. violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.4.

Si chiedeva infine la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione tenuto conto che la data del commesso reato doveva essere individuata in prossimità di quella del furto, denunciato il 13 febbraio 2009.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 quarto motivo di ricorso è fondato ed assorbe gli altri. 1.1.11 collegio riafferma che ai fini del calcolo del termine di prescrizione relativo al reato di ricettazione, nell'ipotesi in cui manchi prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell'imputato, il momento consumativo del reato deve essere individuato, in applicazione del principio del favor rei, in prossimità della data di commissione del reato presupposto (Sez. 2, n. 44322 del 15/10/2021, Ceglia, Rv. 282307 - 01; Sez. 2, 9.6.2016 n. 31946, Minutella, Rv 267480; Sez. 2, 20.1.2010, n. 5132, Gligora, Rv.246287). 1.2. Nel caso in esame il furto, reato presupposto della contestata ricettazione veniva denunciato il 13 febbraio 2009: il reato è dunque estinto per decorso del termine di prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il giorno 16 giugn