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Sentenza — n. 37867/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court partially annuls appeal judgment for lack of motivation regarding 660 stolen items.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37867/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially annulled the Rome Court of Appeal's judgment, which had convicted the defendant for theft of 661 pledged items. While the court upheld the conviction for a single Rolex watch, it found a fatal lack of motivation for the remaining 660 objects, requiring a new trial on those facts. The ruling also addressed the legal distinction between theft and misappropriation, confirming the defendant's liability for the specific item proven but voiding the broader civil and criminal penalties for the unaddressed goods.

Regesto Legislator

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Art. 61, n. 7 e 9; Art. 646, commi 1 e 2, cod. pen.; Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: A criminal judgment is annulled if it fails to provide adequate reasoning for the conviction of specific criminal acts, necessitating a new trial on the unaddressed facts.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of motivation partial annulment theft aggravated pledged items new trial remand civil liability procedural defect appropriazione indebita di fondi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 61, n. 7 e 9, cod. pen.
Art. 646, commi 1 e 2, cod. pen.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Ha proposto ricorso per cassazione la parte civile costituita Unicredit, a mezzo del proprio difensore, formulando tre motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.
Art. 603 cod. pen.
La Corte capitolina, dopo un'ampia ricapitolazione della vicenda sostanziale e processuale, all'esito dell'ulteriore attività istruttoria ai sensi dell'art. 603 cod.
Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Il terzo motivo è diretto ad eccepire, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., il vizio di sussunzione, avendo la Corte romana riqualificato i fatti come appropriazione indebita, quando invece doveva ritenersi corretta l'originaria contestazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Ha proposto ricorso per cassazione la parte civile costituita Unicredit, a mezzo del proprio difensore, formulando tre motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 603 cod. pen
La Corte capitolina, dopo un'ampia ricapitolazione della vicenda sostanziale e processuale, all'esito dell'ulteriore attività istruttoria ai sensi dell'art. 603 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 54014 del 25/10/2018, Veccari
Sez. 5, n. 31993 del 05/03/2018, Franceschino
Sez. 5, n. 31993 del 05/03/2018, Franceschino, Rv.
Sez. 5, n. 44942 del 28/09/2011, Lazzaro
anche, a contrario, Sez. 5, n. 44942 del 28/09/2011, Lazzaro, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da parte civile UNICREDIT SPA nel procedimento a carico di SALVI FRANCO nato a ROMA il 23/02/1953 avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; lette le richieste del PG PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso chiedendo di sospendere il giudizio; lette le conclusioni dell'avv. MASSIMILIANO IOVINO, per la parte civile ricorrente, che ha chiesto la condanna dell'imputato alla pena di giustizia, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da UniCredit Spa e alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza della parte civile, come da nota depositata.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Roma, con sentenza in data 4 novembre 2020 all'esito di giudizio abbreviato, ha assolto Franco Salvi in relazione al delitto di furto aggravato e continuato ascrittogli. L'ipotesi accusatoria aveva per oggetto l'impossessamento da parte dell'imputato di n. 661 oggetti costituiti in pegno e depositati presso l'agenzia Unicredit in Roma, via Faleria, abusando della qualità di direttore della suddetta agenzia. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello, in parziale accoglimento del gravame interposto dal Pubblico ministero e dalla parte civile Unicredit Spa, ha riqualificato i fatti ai sensi degli artt. 61, n. 7 e 9, e 646, commi 1 e 2, cod. pen., dichiarando poi non doversi procedere in relazione alla sola condotta avente ad oggetto l'orologio Rolex Daytona per essere il reato estinto per prescrizione, con le conseguenti statuizioni civili e con conferma nel resto.

2. Ha proposto ricorso per cassazione la parte civile costituita Unicredit, a mezzo del proprio difensore, formulando tre motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione, laddove omette di confrontarsi con le ampie censure sollevate dall'appellante in relazione a tutte le condotte contestate, argomentando in maniera non apparente soltanto riguardo all'appropriazione dell'orologio. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura la manifesta illogicità della motivazione, laddove accoglie le doglianze della parte civile per quanto attiene al citato Rolex Daytona, ma non ne trae poi le dovute conseguenze per quanto attiene ai restanti oggetti materiali del reato, dal momento che le stesse premesse che hanno fondato la pronuncia di responsabilità avrebbero dovuto far ponderare nuovamente anche l'assoluzione per le altre condotte. 2.3.

Il terzo motivo è diretto ad eccepire, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., il vizio di sussunzione, avendo la Corte romana riqualificato i fatti come appropriazione indebita, quando invece doveva ritenersi corretta l'originaria contestazione.

3. Si è proceduto con trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, connma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato, limitatamente al primo motivo, riscontrandosi lacuna motivazionale in merito alle condotte ulteriori rispetto a quelle aventi ad oggetto il Rolex Daytona, e al terzo motivo, tenuto conto della consolidata giurisprudenza sul punto.

1. Secondo l'informazione provvisoria n. 6/2023, relativa alla sentenza pronunciata dalle Sezioni Unite il 25 maggio 2023, l'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile è intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della citata disposizione ai sensi dell'art. 99-bis del predetto d.lgs. n. 150 del 2022. Al caso di specie, continua dunque ad applicarsi la disciplina previgente.

2. La Corte capitolina, dopo un'ampia ricapitolazione della vicenda sostanziale e processuale, all'esito dell'ulteriore attività istruttoria ai sensi dell'art. 603 cod. pen., illustra le ragioni per cui ritiene accertata la penale responsabilità dell'imputato per quanto attiene a un singolo bene costituito in pegno (il Rolex Daytona con cinturino in oro rosa presentato all'agenzia prima da Guglielmo Coppitelli e poi da Luca Pirovano - pp. 7-8), ma omette in toto qualsiasi considerazione relativamente agli altri 660 oggetti indicati in contestazione. A fronte di specifica doglianza dell'atto di gravame, emerge dunque una evidente lacuna nnotivazionale. In ordine a tale punto, occorre dunque procedere all'annullamento della decisione impugnata.

3. Il secondo motivo di ricorso, resta assorbito dall'annullamento con rinvio per un nuovo giudizio sulla pressoché totalità dei fatti ascritti all'imputato.

4. Quanto al terzo motivo, correttamente il Procuratore generale ha fatto rilevare nel proprio parere la mancata prova di uno specifico interesse della parte civile ad impugnare sul punto. La qualificazione giuridica della fattispecie, nondimeno, è sempre valutabile da questa Corte regolatrice. Nello specifico, il Collegio aderisce all'orientamento di legittimità, secondo cui, qualora l'agente abbia la mera detenzione della cosa nomine alieno, in mancanza di un autonomo potere dispositivo del bene, è configurabile il reato di furto e non quello di appropriazione indebita (Sez. 4, n. 54014 del 25/10/2018, Veccari, Rv. 274749;

Sez. 5, n. 31993 del 05/03/2018, Franceschino, Rv. 273639. Cfr. anche, a contrario, Sez. 5, n. 44942 del 28/09/2011, Lazzaro, Rv. 251450, secondo cui commette il delitto di appropriazione indebita aggravata, e non quello di furto, il dipendente di una banca che si impossessi dei beni contenuti in una cassetta di sicurezza, avendone ottenuto dal cliente la chiave, in quanto tale traditio, a meno che non sia diversamente convenuto, riveste il significato di autorizzazione ad aprire la cassetta e, salvo prova contraria, a disporre, beninteso nell'interesse del titolare, del suo contenuto, di guisa che l'agente ha il possesso della cassetta e dei beni in essa custoditi).5.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere in parte annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, per la fondatezza del primo e del terzo motivo del ricorso, nei termini sopra illustrati.

6. Consegue la condanna dell'imputato, risultato soccombente nei confronti della parte civile costituita Unicredit Spa, alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza sostenute da quest'ultima nel presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo in relazione all'attività svolta.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle condotte non attinenti al Rolex Daytona con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Condanna Salvi Franco, inoltre, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Unicredit Spa, che liqui