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Sentenza — n. 37865/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for contesting evidentiary weight rather than legal errors.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37865/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant challenged the lower court's assessment of witness credibility and documentary evidence. The appellant argued that the appellate court improperly applied a 'more probable than not' standard instead of strict legal canons, yet the court found these complaints merely questioned the persuasiveness of the reasoning. Consequently, the court ruled that such arguments regarding evidentiary weight fall outside the scope of cassation review, which is limited to manifest logical flaws or lack of motivation.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Cassation appeals are inadmissible when they contest the persuasiveness or adequacy of the lower court's reasoning regarding evidentiary weight, as such matters are precluded from review and reserved for the court of first instance.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility evidentiary weight assessment witness credibility evaluation documentary evidence probative value manifest illogicality requirement censura dell'apprezzamento delle prove grado della prova revisione in materia penale

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Il ricorrente, pur nell'alveo formale delineato dall'art. 606, comma 1, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n.
Art. 192 cod. proc. pen.
La Corte di appello avrebbe, infatti, eseguito un'analisi irritualmente frazionata delle singole dichiarazioni, valutandone impropriamente l'attendibilità non alla stregua dei canoni sanciti dall'art. 192 cod.
Art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Con istanza del 13 settembre 2019, il difensore di fiducia di Massimo Bonaventura ha chiesto la revisione della suddetta pronuncia di condanna, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett.
Art. 636 cod. proc. pen.
La Corte di appello dell'Aquila ha dichiarato parzialmente inammissibile tale istanza, limitatamente al capo g), in danno di Alex Nwakor, procedendo al giudizio ex art. 636 cod. proc. pen. in relazione ai capi c) e d) in danno di Ben Khaled Hichem, ed i), in danno di Mohamed Benali alias Abdelkader Fergeni.
art. 380 cod. pen
La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 21 maggio 2018 (definitiva il 7 marzo 2019, a seguito del rigetto del ricorso per cassazione), ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Massimo Bonaventura per intervenuta prescrizione dei quattro reati di cui all'art. 380 cod. pen.
art. 636 cod. proc. pen
La Corte di appello dell'Aquila ha dichiarato parzialmente inammissibile tale istanza, limitatamente al capo g), in danno di Alex Nwakor, procedendo al giudizio ex art. 636 cod. proc. pen.
art. 192 cod. proc. pen
La Corte di appello avrebbe, infatti, eseguito un'analisi irritualmente frazionata delle singole dichiarazioni, valutandone impropriamente l'attendibilità non alla stregua dei canoni sanciti dall'art. 192 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747
Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di DI BONAVENTURA MASSIMO nato a FERMO il 07/09/1959 avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; lette le richieste del PG PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'avv. ANNA BEATRICE INDIVERI, per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 21 maggio 2018 (definitiva il 7 marzo 2019, a seguito del rigetto del ricorso per cassazione), ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Massimo Bonaventura per intervenuta prescrizione dei quattro reati di cui all'art. 380 cod. pen. ascrittigli, confermando le statuizioni civili in favore delle parti civili costituite. Con istanza del 13 settembre 2019, il difensore di fiducia di Massimo Bonaventura ha chiesto la revisione della suddetta pronuncia di condanna, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La Corte di appello dell'Aquila ha dichiarato parzialmente inammissibile tale istanza, limitatamente al capo g), in danno di Alex Nwakor, procedendo al giudizio ex art. 636 cod. proc. pen. in relazione ai capi c) e d) in danno di Ben Khaled Hichem, ed i), in danno di Mohamed Benali alias Abdelkader Fergeni. All'esito dell'istruttoria, i giudici abruzzesi hanno emesso, in data 6 maggio 2022, pronuncia di rigetto.

2. Avverso questa sentenza, ha proposto ricorso per cassazione Massimo Bonaventura, a mezzo del proprio difensore, formulando un unico, articolato motivo di ricorso. In particolare, lamenta la difesa, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, i gravi errori metodologici in cui sarebbero incorsi i giudici di appello nel valutare l'apporto conoscitivo offerto dai testimoni sentiti nella nuova fase istruttoria e dalla documentazione ivi prodotta. La Corte di appello avrebbe, infatti, eseguito un'analisi irritualmente frazionata delle singole dichiarazioni, valutandone impropriamente l'attendibilità non alla stregua dei canoni sanciti dall'art. 192 cod. proc. pen., ma secondo l'inappropriato criterio del Più probabile che non, procedendo altresì a un'arbitraria delibazione delle produzioni documentali. Il rigetto del ricorso sarebbe quindi dovuto a una decisione velleitaria dei giudici, concretizzatasi in un travisamento della prova per omissione dell'esame di uno o più fatti storici.

3. Si è proceduto con trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.

1. La Corte di appello dell'Aquila, dopo la celebrazione del giudizio con le forme e le modalità di assunzione della prova nel contraddittorio proprie del dibattimento, ha proceduto a un'ampia e rigorosa disamina del novum probatorio così offerto alla sua valutazione, verificandone - in concreto, dopo la preliminare delibazione della fase rescindente - la mancanza di effettiva capacità demolitoria del giudicato. 2 Li 1.1. Le contestazioni cristallizzate nella pronuncia dei giudici marchigiani avevano per oggetto, per quanto qui rileva, tre condotte di infedele patrocinio, poste in essere dall'imputato quale difensore di fiducia dei suindicati soggetti extracomunitari, ai quali l'avv.

Di Bonaventura avrebbe arrecato danno venendo meno ai propri doveri professionali, abusando di fogli firmati in bianco, consegnatigli al fine di depositare istanza di patteggiamento e viceversa utilizzati per riscuotere personalmente somme dissequestrate dall'Autorità giudiziaria in favore degli indagati. Nel giudizio ordinario, era stata ventilata l'esistenza di una quietanza rilasciata all'imputato da tale Alessandra Sforza (mai sentita, perché deceduta nelle more), presunta "cassiera" o "tesoriera" delle persone offese, ma - come sottolineato, nel dichiarare inammissibile il relativo motivo di censura, dalla sentenza della Sesta Sezione penale di questa Corte, n. 12222 del 7 marzo 2019 - «contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, nella sentenza impugnata che si richiama a quella di primo grado si esclude che sia mai stato acquisito al dibattimento una quietanza che attesti il versamento effettuato dall'avvocato alla Sforza»; era stato dunque ritenuto inverosimile che «il ricorrente, tenuto conto anche della sua veste di legale, [avesse] provveduto alla restituzione senza darne avviso ai suoi clienti e senza farsi rilasciare una quietanza della somma asseritamente consegnata alla predetta persona».

In ogni caso, «se vi fosse stata una quietanza di tale rilevanza, detto documento avrebbe dovuto essere allegato al ricorso per il principio di autosufficienza». 1.2. Nel giudizio rescissorio, sono stati sentiti i testi a discarico Pietro Oliva, Michela Clementi e Marina Bellabarba ed è stata acquisita copia di appunti manoscritti asseritamente provenienti dalla suddetta Alessandra Sforza. Secondo la difesa, dopo la morte di quest'ultima, sarebbero stati fortuitamente rinvenuti tra i suoi effetti personali dei «fogliettini», che avrebbero costituito una forma di rudimentale contabilità che Sforza teneva per conto dei clienti di Di Bonaventura.

Dal contenuto di questi documenti e dalle dichiarazioni dei testi in merito alle modalità del loro ritrovamento e ai rapporti intercorrenti tra Sforza, Ben Khaled Hichem, Mohamed Benali alias Abdelkader Fergeni e Massimo Di Bonaventura, sarebbero dunque emerse circostanze tali da erodere dalle fondamento l'ipotesi accusatoria, a mente della quale il legale avrebbe trattenuto per sé, appropriandosene, il denaro spettante ai clienti; al contrario, a detta della difesa, questa liquidità sarebbe stata puntualmente rimessa agli aventi diritto - dedotte le competenze legali - tramite la loro fiduciaria.

2. La Corte aquilana ha congruamente motivato, con argomenti logici e scevri da contraddittorietà, come i nuovi elementi istruttori non siano minimamente in grado di disarticolare la tenuta dell'originario compendio su cui si è fondato il giudizio di responsabilità in ordine ai reati che qui occupano (ricordando altresì che la sentenza di cui si chiede la revisione aveva definito le dichiarazioni delle persone offese «assolutamente lineari e coerenti»). 2.1. La teste Marina Bellabarba, ex coniuge del ricorrente e tuttora sua collega di studio - riporta la motivazione della sentenza impugnata - ha ricordato di non essersi mai occupata direttamente degli affari professionali del marito, tanto da aver ignorato la pendenza e la negativa conclusione del processo a suo carico.

Dopo poco che ne ebbe casualmente notizia da Michela Clementi, sua vecchia amica, sempre quest'ultima le consegnò dei fogliettini di carta che contenevano la "contabilità" della defunta Sforza, tra cui gli aggiornamenti sulle posizioni dei nordafricani sopra citati; lei passò semplicemente il tutto all'ex coniuge. In ogni caso, Bellabarba ha poi aggiunto di essere stata personalmente presente - assieme a Di Bonaventura, Clementi e Daniela Gilbert - al momento in cui le somme dissequestrate in favore di Ben Khaled e Benali sarebbero state consegnate a Sforza.

Queste dichiarazioni, secondo chi ha proceduto all'assunzione delle prove, con il libero convincimento derivante anche dall'ossequio al principio di oralità, «lungi dall'essere state chiare ed intrinsecamente attendibili - sono apparse immediatamente piuttosto fumose e soprattutto reticenti». Esse si pongono in primo luogo in contrasto con la sottoscrizione da parte dell'avv. Bellabarba del ricorso per cassazione della sentenza di condanna della Corte di appello di Ancona (a suo dire, firmato senza neppure sapere di cosa si trattasse); giova ricordare come, in quell'atto di impugnazione, già si accennasse, confusamente, all'esistenza delle ricevute.

D'altronde, sentita in primo grado nel contradditorio tra le parti, Daniela Gilbert non aveva mai detto di essere stata presente alla consegna, affermando soltanto di avere appreso da Sforza che i soldi degli altri due marocchini le erano stati lasciati in consegna. Altre significative differenze tra i due racconti emergevano in merito alla diversa vicenda delle somme da restituire ad altro soggetto, tale "Alex il nero" (al secolo Alex Nwakor, sopra accennato, non costituito parte civile e pertanto persona offesa in un delitto estraneo al presente procedimento di revisione). 2.2.

La suddetta Michela Clementi ha ricordato, molto genericamente, di essersi trovata da Sforza quando Di Bonaventura consegnò il denaro da restituire «a questi tunisini». L'evento sarebbe avvenuto a casa di Sforza, frequentata da «tutti... tutta gente della malavita.., tutta gente delinquente.., tutta gente straniera», della quale non era in grado di ricordarsi nessun nome tra i tanti, se non proprio quello di Ben Khaled («peraltro suggeritole dal difensore: cfr. pag. 7 delle trascrizioni udienza 9.9.2021»).D'altronde, l'estrema superficialità della narrazione, priva di qualsiasi riferimento temporale, è stata giustificata dalla testimone con l'impossibilità di ricordare, «già con l'esaurimento e dopo tanti anni». 2.3.

Pietro Oliva ha confermato di avere rinvenuto i bigliettini in questione tra le cose di Alessandra Sforza, precisando poi che quest'ultima era «una persona di una certa età... quella che gestiva i soldi degli stranieri, rumeni e albanesi, marocchini... lei gestiva molti soldi... perché loro, bene o male, erano tutti... chi spacciatore, chi altre cose illegali, per non tenere i soldi a casa [le] lasciavano tutto». Nulla di preciso ha però saputo dire sulla consegna del denaro di cui trattasi, avendo riferito solo di «aver visto i coniugi Di Bonaventura-Bellabarba recarsi a casa della Sforza, che fungeva da "cassiera" per tutti i "delinquenti" extracomunitari (e non) che bazzicavano la zona». 2.4.

Ritiene infine la Corte di appello che dalla sola visione dei fogliettini - peraltro depositati solo in fotocopia, con quanto ne consegue in termini di impossibilità di un compiuto accertamento della genuina provenienza - non emergerebbe la prova dell'annotazione della consegna del denaro alla donna e in ogni caso le somme ivi riportate non corrisponderebbero a quelle oggetto di contestazione, trattandosi di importi ben superiori (cfr. sentenza impugnata, p. 12). Può ulteriormente aggiungersi a queste riflessioni, secondo regole di comune buon senso, lo scarso valore inferenziale da attribuire ad appunti personali di chi riceve denaro per conto terzi - non si comprende, ex actis, se per spirito di carità, narveté o cointeressenze nel sottobosco delinquenziale - mentre mancano pezze debitamente sottoscritte in favore di chi dovrebbe invece averne ricevuta, a partire proprio dal legale che ha consegnato il denaro e che non è certo inconsapevole degli ordinari incombenti documentativi.

3. A fronte di questo lineare percorso argomentativo, la motivazione della Corte territoriale risulta affatto incensurabile nel giudizio di legittimità. Il ricorrente, pur nell'alveo formale delineato dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., invoca dunque in concreto una rinnovata ponderazione delle emergenze processuali alternativa a quella correttamente effettuata dai giudici di merito, ciò che postula una valutazione strettamente di merito preclusa alla competenza di questa Corte. Invero, non sono deducibili con ricorso per cassazione censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che contestano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ri