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Sentenza — n. 37864/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against sentencing, upholding appellate court's discretion in balancing statutory aggravating and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37864/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by the defendant against the Court of Appeal's sentencing decision for attempted aggravated extortion. The appellant argued for broader application of statutory mitigating circumstances, including collaboration and dissociation, while contesting the recidivism increase and the lack of continuity between crimes. The court ruled that the appellate judges exercised their discretionary margin within legal parameters, noting that generic mitigating factors require positive elements rather than merely the absence of negative ones, and that the final sentence remained lower than the first-instance judgment, thus avoiding any violation of the prohibition of reformatio in peius.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 597 cod. proc. pen.: The appellate court enjoys broad discretion in sentencing quantification, and the denial of generic mitigating circumstances is lawful when positive elements are absent, provided the final sentence does not exceed the first-instance penalty.

Parole chiave

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sentencing discretion statutory mitigation recidivism effect continuity of crimes reformatio in peius collaboration circumstance appellate review recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 416-bis.1, comma 3 cod. pen.
violazione di legge (art. 416-bis.1., comma 3, 62-bis, 69, 133 cod.
Art. 62-bis cod. pen.
Art. 69 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello.
Art. 597 cod. proc. pen.
A ciò si aggiunge che la pena complessivamente inflitta risulta inferiore a quella quantificata dal primo giudice: il che conferma che non vi è stata alcuna violazione dell'art. 597 cod.proc.
Art. 616 cod. proc. pen.
articolo 416-bis cod. pen
violazione di legge (art. 416-bis.1., comma 3, 62-bis, 69, 133 cod.
art. 133 cod. pen
Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen.
art. 597 cod.proc. pen
A ciò si aggiunge che la pena complessivamente inflitta risulta inferiore a quella quantificata dal primo giudice: il che conferma che non vi è stata alcuna violazione dell'art. 597 cod.proc. pen..
articolo 616 cod. proc. pen
2.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NOTO GIANLUCA nato a NAPOLI il 26/04/1974 avverso la sentenza dei 06/07/2022 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. L'Avv Domenico Esposito insiste per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli, decidendo con le forme del rito abbreviato, in seguito ad appello diretto esclusivamente a contestare il trattamento sanzionatorio, rideterminava la sanzione inflitta al ricorrente per il reato di tentata estorsione aggravata escludendo dal giudizio di bilanciamento - effettuato erroneamente dal Tribunale - l'attenuante della collaborazione prevista dall'articolo 416- bis.1., comma 3 cod. pen., che non veniva concessa nella massima estensione.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 416-bis.1., comma 3, 62-bis, 69, 133 cod. pen.; 597 cod. proc. pen.)e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio: si contestava (a) il mancato riconoscimento della diminuente della dissociazione nella sua massima estensione, che sarebbe illogica, tenuto conto del corposo contributo collaborativo offerto dal ricorrente; (b) il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che avrebbero dovuto essere concesse, tenuto conto della condotta post delictum del ricorrente; (c) inoltre, l'aumento per la recidiva sarebbe illegittimo, dato che l'aumento veniva applicato nonostante l'impugnazione sul punto del pubblico ministero; (d) infine si contestava il mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto del presente giudizio e quelli oggetto di condanna passata in giudicato per il reato di cui all'articolo 416-bis cod. pen.; la motivazione posta a fondamento dell'esclusione del riconoscimento del vincolo sarebbe insufficiente; (e) si contestava, da ultimo, anche la scelta di commisurare la pena base in misura distante dal minimo edittale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato. 1.1. Le doglianze relative alla quantificazione della pena ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche non superano la soglia di ammissibilità. In materia il collegio riafferma che in punto di quantificazione della pena i giudici di merito godono di un ampio margine di discrezionalità che deve essere esercitato nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., il collegio rileva che, nel caso in esame, la motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio risulta ineccepibile in quanto priva di illogicità manifeste ed aderente alle emergenze processuali.

La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01;

Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142, Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008 - dep. 26/03/2008, Gasparri e altri, Rv. 239754). La determinazione in concreto della pena costituisce, infatti, il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva.

Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello. Con specifico riferimento alle attenuanti generiche si ribadisce inoltre che la loro concessione non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre: Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986) 1.2.Nel caso di specie, con riferimento alla sua circostanza attenuante speciale della collaborazione, la Corte d'appello rilevava che le dichiarazioni auto-accusatorie dell'imputato, indubbiamente rilevanti, non potevano considerarsi decisive: il che ostava alla sua applicazione nella massima estensione.

Con riferimento alla mancata concessione della circostanze attinenti generiche la Corte territoriale, con motivazione coerente con le emergenze processuali, rilevava che il ricorrente non aveva esitato ad avvalersi il potere intimidatorio promanante dall'appartenenza al temuto sodalizio facente capo ai D'Ausilio, circostanza che veniva ritenuta legittimamente ostativa alla concessione dell'invocato beneficio sanzionatorio. Infine, la Corte offriva una motivazione particolarmente accurata nel non ritenere sussistente il vincolo della continuazione: veniva correttamente rilevato che i reati tra i quali si voleva riconoscere il vincolo non erano omogenei e non apparivano frutto di una preventiva ed unitaria deliberazione; si rilevava inoltre che il reato per cui si procede era frutto di una deliberazione contingente, non prevista dall'imputato al momento della sua affiliazione al clan.

Tutti i passaggi motivazionali contestati non si prestano, dunque, ad alcuna censura in questa sede.2.E' infondato il motivo con il quale si deduce la violazione del divieto di reformatio in peius in relazione all'applicazione della recidiva, circostanza che nella sentenza di primo grado non aveva prodotto alcun concreto aumento della pena. Sul punto il collegio rileva che il Tribunale non aveva "escluso" la recidiva, ma l'aveva illegittimamente "bilanciata in equivalenza" con l'attenuante speciale della collaborazione. La correzione di tale illegittimo bilanciamento, invocata dalla difesa con l'atto d'appello, ha avuto come necessario ed imprescindibile correlato la necessità di assegnare alla recidiva non esclusa - e non escludibile - un effetto sulla pena.

Non si vede in un caso di applicazione di un circostanza non ritenuta in primo grado, ma degli effetti imprescindibili della correzione del giudizio di bilanciamento. A ciò si aggiunge che la pena complessivamente inflitta risulta inferiore a quella quantificata dal primo giudice: il che conferma che non vi è stata alcuna violazione dell'art. 597 cod.proc. pen.. 2.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces