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Sentenza — n. 37327/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37327/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37327/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'appello di Bari, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata dal Tribunale di Trani in data 15 dicembre 2014 nei confronti di Bruzzerio Cosimo, in ordine al delitto di ricettazione. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con unico motivo, vizio della motivazione - carente e manifestamente illogica - rispetto al tema dell'elemento soggettivo, poiché fondata esclusivamente sull'errore nell'indicazione, da parte dell'imputato, della data in cui aveva ricevuto i beni dal figlio della denunciante, senza tenere conto della plausibilità della ricezione lecita e della messa in vendita dei beni, tesi esposta dall' imputato in alternativa alla ricostruzione accusatoria, e dimostrativa della sua buona fede.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Sentenza — n. 37327/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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sviamento della giustizia falsa dichiarazione della parte eccezione di buona fede apprezzamento manifestamente errato favoreggiamento appropriazione indebita

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

SENTENZA sul ricorso proposto da: BUZZERIO COSIMO nato a MOLFETTA il 13/07/1990 avverso la sentenza del 09/05/2022 della Corte d'appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Bari, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata dal Tribunale di Trani in data 15 dicembre 2014 nei confronti di Bruzzerio Cosimo, in ordine al delitto di ricettazione.

2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con unico motivo, vizio della motivazione - carente e manifestamente illogica - rispetto al tema dell'elemento soggettivo, poiché fondata esclusivamente sull'errore nell'indicazione, da parte dell'imputato, della data in cui aveva ricevuto i beni dal figlio della denunciante, senza tenere conto della plausibilità della ricezione lecita e della messa in vendita dei beni, tesi esposta dall' imputato in alternativa alla ricostruzione accusatoria, e dimostrativa della sua buona fede.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto fa leva su censure reiterative e manifestamente infondate. La Corte ha desunto la consapevolezza circa la provenienza delittuosa dei beni, posti in vendita dall'imputato, sulla base della argomentata inattendibilità della versione difensiva (poiché riferita alla ricezione dei beni nell'anno successivo, rispetto alla denuncia di furto della persona offesa) relativa alla presunta cessione dei beni da parte del figlio della denunciante, valutazione che non appare manifestamente illogica, oltre a porsi in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto;

è stato ripetutamente affermato, infatti, che la consapevolezza dell'agente in ordine alla provenienza delittuosa dei beni, ricevuti o acquistati, può esser dimostrata dalla mancata indicazione della circostanze della ricezione o dell'acquisto, così come dall'accertato carattere inattendibile delle indicazioni rese al riguardo (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 - 0; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 0; Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643 - 0; Sez. 1, n. 13599 del 13/03/2012, Pomella, Rv. 252285 - 0).

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.