Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 37324/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37324/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37324/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

De Luca Manuel, Veneto Rosa e Careri Giuseppe, per il tramite del comune difensore e con ricorsi congiunti, impugnano la sentenza in data 07/07/2022 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza in data 01/10/2020 del Tribunale di Milano, che li aveva condannati per il reato di tentativo di estorsione aggravata. Deducono:1.1. Inosservanza di norma processuale. I ricorrenti evidenziano che il processo di appello è stato celebrato con rito cartolare; che -con memoria depositata il 06/05/2022 per l'udienza del 09/05/2022- veniva eccepita la nullità della notifica del decreto di citazione in appello, in quanto effettuata presso il difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod.proc.pen., senza la previa verifica dell'inidoneità del domicilio eletto, presso il quale non veniva effettuato alcun accesso ai fini della notificazione dell'atto.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 110 cod.pen, art. 114 cod.pen, art. 182 cod. proc. pen, art. 581 c.p; Sentenza — n. 37324/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Quindi nel caso in esame, la notifica è stata ricevuta dal difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod.proc.pen.. A tale riguardo occorre richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui la mancata notifica diretta, nel caso in cui si registri una prima notifica personale, seguita da una elezione di domicilio, si risolve in una semplice irregolarità che genera una nullità sanabile e non in una omissione che genera una nullità assoluta (così Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396; Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771).

Parole chiave

Generato dall'IA
tentata estorsione partecipazione al reato reato di coazione grave tentazione ruolo di capofila o di istigatore responsabilità scemata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 110 cod.pen
Erronea applicazione dell'art. 110 cod.pen.; manifesta illogicità della motivazione.
art. 114 cod.pen
Inosservanza dell'art. 114 cod.pen..
art. 182 cod. proc. pen
183 e alle regole di deducibilità di cui all'art. 182 cod. proc. pen., oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art.
art. 581 c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE LUCA MANUEL nato il 14/11/1986 ad ASTI VENETO ROSA nato il 22/08/1966 ad ASTI CARERI GIUSEPPE nato il 26/04/1956 a PALERMO avverso la sentenza in data 07/07/2022 della CORTE DI APPELLO DI MI- LANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnazione, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso.

RITENUTO IN FATTO

1. De Luca Manuel, Veneto Rosa e Careri Giuseppe, per il tramite del comune difensore e con ricorsi congiunti, impugnano la sentenza in data 07/07/2022 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza in data 01/10/2020 del Tribunale di Milano, che li aveva condannati per il reato di tentativo di estorsione aggravata. Deducono:1.1. Inosservanza di norma processuale. I ricorrenti evidenziano che il processo di appello è stato celebrato con rito cartolare; che -con memoria depositata il 06/05/2022 per l'udienza del 09/05/2022- veniva eccepita la nullità della notifica del decreto di citazione in appello, in quanto effettuata presso il difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod.proc.pen., senza la previa verifica dell'inidoneità del domicilio eletto, presso il quale non veniva effettuato alcun accesso ai fini della notificazione dell'atto.

Denuncia l'omessa pronuncia su tale eccezione. Deduce, altresì, la nullità della notificazione eseguita secondo le modalità sopra descritte. 1.2. Erronea applicazione dell'art. 110 cod.pen.; manifesta illogicità della motivazione. Il secondo motivo di ricorso si rivolge alla sola posizione di Careri, che la Corte di appello ha ritenuto concorrente nel reato per la sola presenza nel momento del fatto e pur in assenza di un comportamento materiale e di una chiara adesione all'altrui condotta delittuosa. 1.3. Omessa motivazione; erronea applicazione della legge penale.

La censura si rivolge alla recidiva contestata e ritenuta nei confronti di De Luca. A tale riguardo si assume che la Corte di appello non ha dato risposta alle argomentazioni sviluppate con specifico motivo di appello, non essendo a tal fine sufficiente un mero richiamo alla pervicacia del comportamento delittuoso, costituente la mera descrizione della recidiva, senza alcuna considerazione circa il sintomo di una maggiore pericolosità. 1.4. Inosservanza dell'art. 114 cod.pen.. Anche il quarto motivo si rivolge alla posizione di Careri. Secondo il ricorrente la Corte di appello ha operato un'interpretazione abrogatrice dell'art. 114 cod.pen., in quanto in presenza di un concorso nel reato esclude sempre la configurabilità di una partecipazione di minima importanza. 1.5.

Manifesta illogicità della motivazione. In questo caso si assume che le modalità dilettantisiche del fatto avrebbero dovuto condurre ad applicare la massima diminuzione prevista per il delitto tentato. CONSIDERATO IN FATTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. 1.1. Va anzitutto chiarito che risulta non corretto il richiamo all'art. 161, comma 4, cod.proc.pen. in quanto tale modalità di notifica si riferisce alle ipotesi in cui l'imputato non abbia ricevuto una "prima notifica personale". Quando, invece, come nel caso in esame, vi sia stata una "prima notifica personale all'imputato" quelle successive fatte presso il difensore configurano la modalità prevista dall'art. 157, comma 8-bis, cod.proc.pen..

Quindi nel caso in esame, la notifica è stata ricevuta dal difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod.proc.pen.. A tale riguardo occorre richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui la mancata notifica diretta, nel caso in cui si registri una prima notifica personale, seguita da una elezione di domicilio, si risolve in una semplice irregolarità che genera una nullità sanabile e non in una omissione che genera una nullità assoluta (così Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396; Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771).

In particolare, nella sentenza c.d. Micciullo, è stato precisato, in motivazione, che «l'eventuale nullità derivante dalla notificazione effettuata ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., per casi diversi da quelli previsti non configura una nullità assoluta ed insanabile per omessa vocatio in jus, bensì una nullità di ordine generale e a regime intermedio per inosservanza delle norme sulla notificazione, che deve ritenersi sanata quando risulti provato che l'errore non abbia impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa; essa rimane comunque senza effetto se non è dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184 comma primo, alle sanatorie generali di cui all'art. 183 e alle regole di deducibilità di cui all'art. 182 cod. proc. pen., oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 stesso codice». 1.2.

Proprio la scansione sopra descritta mostra che gli imputati avevano avuto effettiva conoscenza della loro citazione nel giudizio di appello, in ragione del rinvio della prima udienza disposta dalla Corte di appello all'esito dell'eccezione difensiva relativa all'intempestiva comunicazione delle conclusioni del procuratore generale; rinvio seguito dalla richiesta di trattazione orale, che provocava la modificazione del rito e la comunicazione del provvedimento che disponeva la celebrazione del processo con trattazione orale. Il tutto senza che il difensore nulla eccepisse a tale proposito, pur ricevendo le comunicazioni del rinvio e della trattazione orale anche nell'interesse degli imputati.

Da qui il rigetto del primo motivo di ricorso.

2. I restanti motivi di ricorso sono inammissibili perché meramente reiterativi delle doglianze contenute nell'atto di appello e compiutamente risolte dalla Corte di appello che: ha ritenuto il concorso di Careri e di Veneto osservando che era indifferente chi avesse pronunciato le frasi minatorie, rilevando la comune intenzione estorsiva previamente concordata; ha precisato che De Luca era interessato a ricevere il pagamento delle forniture e doveva considerarsi l'ispiratore delle condotte; ha sottolineato che la pervicacia della condotta di De Luca era sintomatica di maggiore pericolosità, che giustificava la recidiva; ha escluso la possibilità di riconoscere l'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. in favore di Careri, in ragione dell'unità d'intenti già evidenziata e mancando ogni elemento utile a diversificare la sua condotta da quella dei correi.

Va rimarcato come questa Corte abbia già spiegato che concorre nel delitto di estorsione colui che, pur rimanendo sempre silente, accompagni altri incaricati di formulare la richiesta di "pizzo", assista alla espressa richiesta e si allontani con l'autore della stessa (in tal senso, cfr. Sez. 2, Sentenza n. 47598 del 19/10/2016, Loielo). 2.1. A fronte di una sentenza che ha dato risposta in maniera compiuta, con motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, oltre che conforme a legge, il ricorrente si limita a reiterare le medesime doglianze dell'atto di appello, lamentando in maniera manifestamente infondata un vizio di omessa motivazione smentito da quanto fin qui esposto.

A fronte di tale evenienza, questa Corte ha costantemente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; non massinnate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, Di Stefano;

Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. 2.2.

Peraltro, in conseguenza di quanto fin qui esposto, il ricorso propone questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto non è volto a evidenziare violazioni di legge o mancanze argonnentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mira a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia.

Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

3. Quanto esposto comporta conclusivamente il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorre