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Ordinanza — n. 37140/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and lacking specific grounds regarding sentencing agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37140/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it was deemed absolutely generic and failed to provide specific grounds challenging the sentencing agreement. The appellant merely declined arguments without establishing a critical link to the lower court's decision, which violates the requirements of the special procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it is absolutely generic and fails to specify the grounds for the alleged defect of motivation, as such denunciations are incompatible with the special procedure and the rescissory nature of the review.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic appeal grounds sentencing agreement procedure defect of motivation special criminal procedure procedural costs award rescissory judgment commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 366 cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
Peraltro il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, da un lato escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Peraltro il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, da un lato escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto
Sez. Un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino
191135; Sez. Un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, Rv.
Sez. Un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari
202270; Sez. Un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEDATA MARKO KEVIN nato a Napoli il 09/12/1996 avverso la sentenza del 14/02/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze. udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Marko Kevin PEDATA, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui, in data 14 febbraio 2023, il Tribunale di Firenze ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 3 di reclusione ed euro 200,00 di multa in relazione al reato di rapina aggravata.

2. Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione la carenza della motivazione in ordine alla insussistenza dei presupposti richiesti per la pronuncia di sentenza di proscioglimento.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto assolutamente generico e aspecifico; l'invocato difetto di motivazione non è, infatti, immediatamente evincibile dal tenore del ricorso in quanto il ricorrente si è limitato alla mera declinazione di argomentazioni apodittiche prive di un reale nesso critico della sentenza impugnata. Il Collegio ritiene che non possa trovare ingresso nel giudizio di legittimità tale generica denuncia di vizi poiché essa risulta incompatibile con le caratteristiche del rito speciale (con riguardo alla impossibilità per il giudice di sostituirsi alla determinazione delle parti) e perché si pone in conflitto con i postulati del giudizio rescindente che ha per oggetto il risultato finale raggiunto con il provvedimento impugnato, sicché è inammissibile la denuncia di presunti errori valutativi che non risultano palesi dal provvedimento impugnato.

4. Peraltro il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, da un lato escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen., e ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati, dall'altro motivatamente ritenendo la congruità del trattamento sanzionatorio dalle stesse parti proposto. Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dall'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. Un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto, Rv. 191135; Sez. Un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. Un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, Rv. 214637).

5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13