Italian Court dismisses generic appeal against sentencing agreement due to lack of specific statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Russo Vito and Russo Vitantonio inadmissible for failing to meet specific statutory requirements for challenging a sentencing agreement. The appellants argued that the lower court omitted reasoning regarding recidivism, but the Court held that appeals against such agreements are limited to defects in the parties' consent or the judge's adherence to the agreement. Consequently, generic complaints about factual elements or sentencing logic were rejected as non-appealable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against sentencing agreements are inadmissible unless they concern the formation of consent, prosecutor's agreement, or deviation from the agreed terms, excluding generic challenges to factual findings or sentencing logic.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da:
1. RUSSO VITO nato a Monopoli il 02/01/1973 2. RUSSO VITANTONIO nato a Monopoli il 12/11/1968 avverso la sentenza del 16/06/2022 della Corte di appello di Bari
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. RUSSO VITO e RUSSO VITANTONIO, a mezzo del loro difensore, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 16 giugno 2022 con la quale la Corte di Appello di Bari ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 2 di reclusione ed euro 800,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 629 cod. pen. e 71 d.l.gs. 159/2011.
2. I ricorrenti lamentano, con l'unico motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 125, 129, 546 cod. proc. pen. e 111 Cost.La Corte territoriale avrebbe omesso di motivare in ordine al riconoscimento della contestata recidiva, non tenendo conto della risalenza nel tempo delle condotte e del comportamento processuale degli imputati.
3. I ricorsi sono inammissibili perché del tutto generici e proposti per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge. Questa Corte di Cassazione ha avuto più volte modo di rilevare che la modifica legislativa introdotta con la legge n. 103/2017 non ha previsto per il concordato in appello alcuna ipotesi di censure ricorrìbili per cassazione stabilendo per esso la declaratoria di inammissibilità de plano. Ciò implica che il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo se vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto a quanto concordato, mentre sono inammissibili le doglianze relative a vizi attinenti ad elementi fattuali, circostanziali ed alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (vedi Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170).
Nel cd. patteggiamento della pena in appello le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504 - 01).
4. Va, peraltro, evidenziato che i motivi di ricorso sono assolutamente generici in ordine all'eccepito vizio di motivazione; il ricorrente si è limitato alla mera declinazione di nninimali affermazioni generiche senza alcun confronto con le argomentazioni addotte dai giudici di appello. La Corte territoriale, nell'applicare la pena concordata, si è adeguata all'accordo intervenuto tra le parti, escludendo, con percorso argomentativo coerente con le risultanze processuali, che ricorressero i presupposti di cui all'art.129 cod. proc. pen. e ritenendo, con motivazione ineccepibile in punto di logica, la congruità del trattamento sanzionatorio dalle stesse parti proposto, previo riconoscimento della contestata recidiva.
5. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13 giugno 2023 Il Con