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Sentenza — n. 37135/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37135/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37135/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 28 giugno 2022, confermava la sentenza di primo grado con la quale Capone Francesco era stato ritenuto responsabile del reato di ricettazione 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di Capone, lamentando l'erroneità della stessa nella parte in cui aveva rigettato l'eccezione di nullità della sentenza per violazione degli artt. 415-bis cod. proc. pen., 24 Cost. e 6 CEDU, rilevando che: 1.1.1 il giudice dell'udienza preliminare aveva dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, in considerazione della nullità dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.; 1.1.2 in data 9 febbraio 2017 veniva notificato al difensore l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., mentre il 13 febbraio veniva notificato il medesimo avviso ex art. 161 comma 4 cod. proc. pen.; 1.1.3 il difensore depositava memoria ex art. 415-bis cod. proc. pen. nella quale chiedeva che venisse interrogato Capone, del quale veniva indicato il domicilio ed eccepiva la nullità dell'avviso stante l'omessa notifica all'interessato; il Pubblico Ministero incaricava la polizia di effettuare le opportune ricerche e provvedere alla notifica dell'invito a rendere l'interrogatorio; 1.1.4 1'11 aprile 2017 il difensore comunicava nuovamente il domicilio di Capone in Germania ed il 20 maggio veniva notificato al difensore nella qualità l'invito a rendere l'interrogatorio per il 24 maggio; il difensore depositava richiesta di differimento; 1.1.5 il 28 febbraio 2018 il Pubblico Ministero emanava decreto di irreperibilità, sul presupposto che l'indagato non potesse eleggere domicilio all'estero, ed invitava il difensore ad indicare una data a breve termine per l'espletamento dell'interrogatorio; 1.1.6 il 3 aprile 2018 il difensore indicava la possibilità di effettuare l'interrogatorio verso la fine di maggio; il 18 aprile il Pubblico Ministero comunicava che, non avendo ricevuto comunicazione in tempo utile, aveva esercitato l'azione penale.

Regesto Legislator

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artt. 415-bis cod. proc. pen, art. 415-bis cod. proc. pen, art. 161 comma 4 cod. proc. pen, art. 24 Cost, art. 521 cod. proc. pen, art. 712 cod. pen; Sentenza — n. 37135/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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inchiesta penale informazione e verifiche indagine internazionale per truffa permesso di promuovere un procedimento penale procedura di identificazione inchiesta per falsità atti

Disposizioni normative citate

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artt. 415-bis cod. proc. pen
art. 415-bis cod. proc. pen
e 6 CEDU, rilevando che: 1.1.1 il giudice dell'udienza preliminare aveva dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, in considerazione della nullità dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.; 1.1.2 in data 9 febbraio 2017 veniva notificato al difensore l'avviso ex art.
art. 161 comma 4 cod. proc. pen
pen., mentre il 13 febbraio veniva notificato il medesimo avviso ex art. 161 comma 4 cod. proc. pen.; 1.1.3 il difensore depositava memoria ex art.
art. 24 Cost
pen., ivi compreso quest'ultimo per violazione della norma penale, nonché del diritto alla difesa sancito dall'art. 24 Cost.
art. 521 cod. proc. pen
1.3 Il difensore lamenta la violazione dell'art. 521 cod.
art. 712 cod. pen
1.6 II difensore lamenta che erroneamente la Corte di appello non aveva ritenuto configurabile l'ipotesi di cui all'art. 712 cod. pen.
art. 169 cod. proc. pen
1.1 Con riferimento al primo motivo di ricorso, deve essere ribadito il principio secondo cu "in materia di notificazioni, le disposizioni relative alla notifica all'imputato all'estero stabilite dall'art. 169 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAPONE FRANCESCO nato a SERRA SAN BRUNO il 29/04/1985 avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUIGI CUOMO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; 3<\`.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 28 giugno 2022, confermava la sentenza di primo grado con la quale Capone Francesco era stato ritenuto responsabile del reato di ricettazione 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di Capone, lamentando l'erroneità della stessa nella parte in cui aveva rigettato l'eccezione di nullità della sentenza per violazione degli artt. 415-bis cod. proc. pen., 24 Cost. e 6 CEDU, rilevando che: 1.1.1 il giudice dell'udienza preliminare aveva dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, in considerazione della nullità dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.; 1.1.2 in data 9 febbraio 2017 veniva notificato al difensore l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., mentre il 13 febbraio veniva notificato il medesimo avviso ex art. 161 comma 4 cod. proc. pen.; 1.1.3 il difensore depositava memoria ex art. 415-bis cod. proc. pen. nella quale chiedeva che venisse interrogato Capone, del quale veniva indicato il domicilio ed eccepiva la nullità dell'avviso stante l'omessa notifica all'interessato; il Pubblico Ministero incaricava la polizia di effettuare le opportune ricerche e provvedere alla notifica dell'invito a rendere l'interrogatorio; 1.1.4 1'11 aprile 2017 il difensore comunicava nuovamente il domicilio di Capone in Germania ed il 20 maggio veniva notificato al difensore nella qualità l'invito a rendere l'interrogatorio per il 24 maggio; il difensore depositava richiesta di differimento; 1.1.5 il 28 febbraio 2018 il Pubblico Ministero emanava decreto di irreperibilità, sul presupposto che l'indagato non potesse eleggere domicilio all'estero, ed invitava il difensore ad indicare una data a breve termine per l'espletamento dell'interrogatorio; 1.1.6 il 3 aprile 2018 il difensore indicava la possibilità di effettuare l'interrogatorio verso la fine di maggio; il 18 aprile il Pubblico Ministero comunicava che, non avendo ricevuto comunicazione in tempo utile, aveva esercitato l'azione penale.

Ciò premesso il difensore osserva che, nonostante il Pubblico Ministero avesse contezza del luogo in cui era domiciliato Capone, aveva erroneamente effettuato la notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen, e dell'invito a rendere l'interrogatorio presso il difensore, non provvedendo invece ad invitare l'indagato ad eleggere domicilio in Italia; da ciò conseguiva la nullità di qualunque atto consequenziale all'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., ivi compreso quest'ultimo per violazione della norma penale, nonché del diritto alla difesa sancito dall'art. 24 Cost. (esercitato tramite la richiesta di interrogatorio non espletato) e dell'art. 6 CEDU. 1.2 II difensore eccepisce l'erronea applicazione dell'art. 8 cod. proc pen., in quanto Capone aveva dichiarato il luogo in cui aveva ricevuto il veicolo e la persona che glielo aveva consegnato; poiché le dichiarazioni di Capone erano riscontrate dalle denunce di furto in atti, non si comprendeva come la Corte di L appello aveva ritenuto competente il Tribunale di Vibo Valentia anziché quello di Tivoli, visto che il veicolo era stato ricevuto in Formello. 1.3 Il difensore lamenta la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.: a Capone erano stati contesati la ricettazione di una carta di identità ed il riciclaggio di un veicolo, ma i reati erano stati correttamente derubricati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli in appropriazione di cosa smarrita e ricettazione; nonostante la richiesta di riqualificazione, che avrebbe consentito all'indagato di accedere al beneficio della messa alla prova, il Pubblico Ministero la aveva ritenuto infondata, ragion per cui si era optato per la definizione del procedimento con rito abbreviato; il Pubblico Ministero aveva chiesto solo in sede di discussione la riqualificazione dei reati contestati, precludendo quindi a Capone la richiesta di messa alla prova o di effettuare scelte processuali diverse. 1.4 II difensore osserva che con ordinanza del 9 giugno 2020, il giudice per l'udienza preliminare aveva indicato le modalità di trattazione dell'udienza del 16 giugno 2020, stabilendo che qualora l'imputato intendeste) presenziare, lo avrebbe potuto fare tramite la piattaforma Teams; il difensore aveva chiesto un differimento per consentire la partecipazione all'udienza dell'imputato che, trovandosi in Germania e con le frontiere ancora chiuse, era impossibilitato a raggiungere l'Italia; il giudice aveva respinto l'istanza di differimento, ritenendo erroneamente che la piattaforma Teams garantisse la riservatezza delle comunicazioni tra difensore ed imputato; a fronte delle eccezioni del difensore, la Corte di appello aveva affermato, in maniera del tutto illogica, che l'impedimento non fosse stato documentato, quando era notorio che le frontiere fossero ancora chiuse nel mese Ai giugno 2020. 1.5 II difensore eccepisce l'erronea applicazione della legge e vizio di motivazione per omessa valutazione delle prove a discarico, l'insussistenza del reato contestato e l'assenza dell'elemento soggettivo, visto che i giudici avevano ritenuto colpevole l'imputato sulla base della mera detenzione del veicolo, senza tenere minimamente in considerazione le dichiarazioni dello stesso circa la provenienza dell'autovettura. 1.6 II difensore lamenta che erroneamente la Corte di appello non aveva ritenuto configurabile l'ipotesi di cui all'art. 712 cod. pen. 1.7 II difensore eccepisce l'erronea applicazione della legge e l'omessa motivazione in ordine alle doglianze relative alla eccessività della pena ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Con riferimento al primo motivo di ricorso, deve essere ribadito il principio secondo cu "in materia di notificazioni, le disposizioni relative alla notifica all'imputato all'estero stabilite dall'art. 169 cod. proc. pen. non si applicano nel caso in cui l'imputato, che pure risulti avere la residenza o la dimora all'estero, abbia comunque avuto notizia del procedimento penale instaurato nei suoi confronti ed abbia eletto domicilio, per cui, qualora tale elezione di domicilio risulti inidonea, la notifica deve essere effettuata mediante consegna al difensore a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen." (Sez.3, n. 36381 del 09/05/2019, Cruzado Ocaris, Rv. 276701 - 02); nel caso in esame, come precisato dalla Corte di appello ed esposto anche in ricorso, vi era stata elezione di domicilio in Italia da parte del ricorrente, che era a conoscenza del procedimento, tanto che era stata depositata da parte del difensore di fiducia richiesta di rendere interrogatorio e richiesta di differimento dell'incombente basata su un certificato medico della moglie; pertanto, il fatto che Capone fosse "domiciliato" all'estero (come scritto in ricorso a pag.3) non imponeva affatto che dovesse essere applicato l'art. 169 cod. proc. pen. (che si riferisce alla residenza ed alla dimora), ma che (come è avvenuto) dovesse essere applicata la procedura di cui all'art. 161 comma 4 cod. proc. pen., vista la precedente elezione di domicilio in Italia.

Infatti, la previsione di cui all'articolo 169 del codice di procedura penale, che disciplina le modalità per le notificazioni all'imputato all'estero, trova applicazione soltanto quando al soggetto che risulti avere residenza o dimora z . all'estero debba essergli data notizia di un procedimento penale, con contestuale invito ad eleggere domicilio nel territorio dello Stato per le relative notificazioni di atti. Detta disposizione, quindi, non si applica nella diversa ipotesi in cui l'imputato, avendo avuto notizia del procedimento penale instaurato nei suoi confronti, abbia già eletto domicilio: in tal caso, per le notificazioni relative allo stesso procedimento, occorre avere riguardo all'articolo 161 del codice di procedura penale (che si occupa appunto del domicilio dichiarato, eletto o determinato), il cui comma quarto prevede che in caso, fra l'altro, di elezione inidonea, la notificazione debba essere eseguita mediante consegna al difensore. 2.1 Infondata è anche l'eccezione di incompetenza territoriale.

Infatti, ai fini della determinazione della competenza territoriale in relazione al reato di ricettazione, atteso il carattere istantaneo del delitto "de quo", che si consuma all'atto della ricezione, da parte dell'agente, della cosa proveniente da delitto, nessun rilievo può essere attribuito al luogo in cui è accertata la detenzione della "res"; per individuare il giudice competente, pertanto, è necessario accertare in quale luogo il bene sia stato ricevuto: tale indagine, tuttavia, va condotta sulla base di elementi oggettivi, sicché nemmeno può attribuirsi, a tal fine, valore decisivo alle dichiarazioni dell'imputato, allorché non siano sorrette da sicuri riscontri; ed ove il predetto accertamento non sia stato possibile, a causa della mancanza o dell'equivocità degli elementi di riscontro, devono trovare applicazione le regole suppletive di cui all'ad. 9 cod. proc. pen.

Nel caso in esame, con un giudizio di merito sul quale non è ammissibile il sindacato in sede di legittimità, la Corte di appello ha ritenuto che le affernnazion4 dell'imputato secondo le quali sarebbe entrato in possesso del veicolo a Formello da tale D'Annunzio, non hanno trovato alcun riscontro, per cui la competenza è stata radicata nel luogo in cui Capone aveva eletto domicilio (Serra San Bruno, in provincia di Vibo Valentia) ai sensi dell'ad. 9 comma 2 cod. proc. pen. 3.1 Altrettanto manifestamente infondata è l'eccezione relativa alla violazione dell'ad. 521 cod. proc. pen.

Si deve ribadire che in tema di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e oggetto della statuizione di sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (cfr.

Cass., sez. un., \ 19/06/1996, n.16, Di Francesco); infatti, non sussiste violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza quando non muta il fatto storico sussunto nell'ambito della contestazione (vedi sez. 3, Sentenza n. 5463 del 05/12/2013, Diouf Rv. 258975 - 01) Nel caso in esame, il ricorrente aveva la possibilità di difendersi sin dall'inizio dalla contestazione a lui mossa, senza che si possa dire di trovarsi di fronte ad un mutamento del fatto che renda impossibile la difesa, posto che ciò che era stato contestato all'imputato era l'essere entrato in possesso di un veicolo oggetto di furto; l'originaria imputazione di riciclaggio conteneva un quid pluris rappresentato dall'avere sostituito le taghe del veicolo, ma nulla sposta in termini di commissione del fatto materiale. 4.1 Relativamente al quarto motivo di ricorso, si deve premettere che il comma 12-bis dell'art. 83 del D.L. n.18/2020 convertito con legge 27/2020, vigente all'epoca della celebrazione dell'udienza avanti il giudice per l'udienza preliminare, prevede che "Fermo quanto previsto dal comma 12, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento. I difensori attestano l'identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore." Ciò premesso, si deve rilevare come la censura proposta risulta estremamente generica, posto che la Corte di appello aveva osservato che l'impedimento dedotto dalla difesa non risultava dimostrato, e che in sede di ricorso non è stato prodotta alcuna documentazione dalla quale risulti che il ricorrente si trovasse effettivamente in Germania al momento della celebrazione dell'udienza, circostanza che è rimasta una mera affermazione difensiva. 1.5 Quanto agli ultimi tre motivi di ricorso, vi è motivazione della Corte sia sulla sussistenza dell'elemento psicologico (pag.6), sia sulla impossibilità di 6 "-\ di elementi che consentissero la concessione delle attenuanti generiche e sulla dosimetria della pena (pag.7), con motivazione logica e coerente con le risultanze processuali, su cui non è ammesso sindacato, pertanto, nella presente sede.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichi