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Sentenza — n. 37099/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses criminal appeal as inadmissible due to generic and repetitive grounds lacking specific legal arguments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37099/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the collective appeal inadmissible for manifest unfoundedness and absolute generality of the grounds. The defense failed to provide a specific confrontation with the appellate court's detailed reasoning regarding evidence and legal qualification. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellants to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reissues rejected grounds without analytically specifying the legal vices and factual elements that would lead to a different decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds manifest unfoundedness criminal procedure specificity requirement repetitive arguments procedural costs rapina qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza ed assoluta genericità dei motivi comuni ai ricorrenti, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., avendo la difesa omesso ogni dovuto confronto con la diffusa e puntuale motivazione della sentenza impugnata, conforme a quella di primo grado.
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
La Corte ha comunque sul punto valorizzato i criteri scolpiti nel corpo dell'art. 133 cod. pen., così adeguandosi alla consolidata esperienza giurisprudenziale di questa Corte (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021
pen, alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, Rv.
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv.
Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022
Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022 e 32072 del 12/5/2023, entrambe non massimate).
Sez. 2, n. 32072 del 12/5/2023
Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019
da giurisprudenza consolidata di questa Corte (tra le tante, Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, Rv.
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018
pen., così adeguandosi alla consolidata esperienza giurisprudenziale di questa Corte (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DE BARRE DIANA MARIA nato a GONZAGA il 06/11/1958 DICEMBRI LUCCHESI MARIO nato a CORREGGIO il 04/03/1985 avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Ettore Pedicini, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza ed assoluta genericità dei motivi comuni ai ricorrenti, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., avendo la difesa omesso ogni dovuto confronto con la diffusa e puntuale motivazione della sentenza impugnata, conforme a quella di primo grado. Le doglianze espresse con gli otto motivi di ricorso si risolvono infatti in una mera riedizione dei motivi di appello rigettati dalla Corte di merito, con logico e congruente argomentare in fatto. 1.1. Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fondato la decisione di accertamento della penale responsabilità, per ciascuno dei delitti descritti nei capi di imputazione elevati, attentamente apprezzando il patrimonio di evidenze raccolte in primo grado, correttamente qualificando i fatti di rapina contestati ai capi D ed F (punto sul quale pure insistono i motivi di ricorso), tenendo adeguatamente conto delle doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame.

Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che il motivo di ricorso per cassazione si caratterizza per sua intima duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e, al contempo, enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710 - 01;

Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022 e 32072 del 12/5/2023, entrambe non massimate). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che, se il ricorso si limita, come nel caso oggetto di scrutinio, a riprodurre altrettanti motivi di appello, scivola da sé solo verso l'inannmissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione, il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 1.2. La Corte territoriale ha infatti motivatamente argomentato, capo per capo (motivi 1, 2, 3, 5 e 6), sia in ordine alla convincente certezza dei riconoscimenti fotografici (che si combinano con quelli della vettura in uso ai ricorrenti) valutati nel corso del giudizio celebrato nelle forme della prova contratta, con accettazione secca del patrimonio probatorio raccolto nella fase delle indagini preliminari, che in ordine alla qualificazione giuridica delle condotte violente (ove la violenza è stata indirizzata verso la persona) tenute in concorso dagli imputati ricorrenti, secondo il paradigma normativo della rapina, giacché la violenza fu diretta verso la persona ed usata proprio per conseguire il possesso delle cose sottratte, come . da giurisprudenza consolidata di questa Corte (tra le tante, Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, Rv. 276558). 1.4.

La medesima manifesta infondatezza reiterativa avvince il quarto motivo, avendo la Corte riconosciuto la circostanza attenuante della minorata difesa in ragione sia dell'età avanzata che delle condizioni di deficit funzionale delle vittime, avendo peraltro gli agenti profittato delle condizioni di allarme determinatesi nell'autunno 2020. 1.5. La medesima ragione processuale di inammissibilità avvince gli ultimi due motivi di ricorso (n. 7 e 8), avendo la Corte apprezzato la lunga teoria criminale che caratterizza il vissuto dei ricorrenti al fine di stimare accresciuta la pericolosità sociale e più intenso il grado di colpevolezza espresso.

Gli aumenti per la recidiva ed i reati satellite sono stati contenuti nei valori minimi consentiti dalla legge penale sostanziale, come pure la pena base per la rapina pluriaggravata. Le circostanze attenuanti generiche sono state rifiutate in mancanza di elementi di fatto positivi degni di particolare valore. La Corte ha comunque sul punto valorizzato i criteri scolpiti nel corpo dell'art. 133 cod. pen., così adeguandosi alla consolidata esperienza giurisprudenziale di questa Corte (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Rv. 275509 - 03).

2. Segue alla inammissibilità del ricorso collettivo la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila, per ciascuno dei ricorrenti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio