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Sentenza — n. 36991/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls lower court sentence for recidivism, remanding penalty to statutory minimum of one year and four months.

Numero d'incarto Sentenza — n. 36991/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Procuratore generale successfully appealed a first-instance judgment that sentenced the defendant to one year in prison for the crime of recidivism. The defendant argued the sentence was illegal because it fell below the statutory minimum of one year and four months required by law. The court ruled that the lower court incorrectly calculated the base penalty, leading to an unduly lenient sentence, and therefore annulled the decision to remand the correct minimum penalty.

Regesto Legislator

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Art. 648, comma 1, cod. pen.; Art. 620, lett. L), cod. proc. pen.: When a lower court sentence is below the statutory minimum due to an error in calculating the base penalty, the cassation court may annul the decision and directly determine the correct minimum penalty without remanding the case.

Parole chiave

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recidivism penalty statutory minimum cassation annulment direct redetermination generating mitigating circumstances revisione della sentenza penale riduzione della pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 648, comma 1, cod. pen.
La ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 648 cod.
Art. 620, lett. L), cod. proc. pen.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio In base all'art. 620, lett.
Art. 62-bis cod. pen.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio In base all'art. 620, lett.
art. 648 cod. pen
La ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 648 cod.
art. 62 -bis cod. pen
La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio In base all'art. 620, lett.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di Appello di Campobasso. avverso la sentenza del 11/02/2022 del Tribunale di Isernia visti gli atti del procedimento a carico di: SARACHELLA Laura nata a Isernia il 24/11/1986. Visto il provvedimento impugnato, il ricorso e le conclusioni depositate dal difensore; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo SENATORE che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. Claudio SANTORO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore generale della Corte di Appello di Campobasso propone ricorso per saltum per cassazione avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Isernia, in data 11 febbraio 2022, ha condannato Laura SARACHELLA alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 500,00 di multa in relazione al reato di ricettazione.

2. La ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 648 cod. pen.; il Tribunale avrebbe applicato una pena illegale in quanto inferiore al minimo edittale previsto dalla predetta norma incriminatrice; la pena irrogata nei confronti della SARACHELLA, anche a seguito della riduzione massima conseguente alla concessione delle attenuanti generiche, non poteva essere inferiore ad anni 1 e mesi 4 di reclusione.

3. In data 23 novembre 2022 il difensore della ricorrente ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Il Giudice ha erroneamente posto a base del calcolo una pena detentiva inferiore al corrispondente minimo edittale del reato di ricettazione pari ad anni due di reclusione con conseguente applicazione di una pena illegale. Dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata emerge, infatti, che il Tribunale ha ritenuto la ricorrente responsabile del reato di cui all'art. 648, comma primo, cod. pen. ed ha, al contempo ritenuto concedibili le attenuanti generiche. Deve essere rimarcato che la pena detentiva è stata erroneamente determinata, partendo da una pena base inferiore al minimo edittale e, in particolare, dalla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, successivamente ridotta di un terzo per la concessione delle attenuanti generiche ad anni 1 di reclusione ed euro 500,00 di multa.

2. La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio In base all'art. 620, lett. L), cod. proc. pen., tenuto conto dei criteri indicati nella sentenza impugnata, è possibile procedere direttamente alla rideternninazione della pena finale in anni uno, mesi quattro di reclusione e euro cinquecento di multa (pena così determinata: pena base= anni 2 di reclusione ed euro 516,00 di multa ridotta ai sensi dell'art. 62 -bis cod. pen. ad anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro cinquecento di multa) in considerazione del fatto che, dalla lettura della motivazione, emerge inequivocabilmente la volontà del giudice di merito di applicare il minimo della pena previsto dall'art. 648, comma primo, cod. pen. e la massima diminuzione conseguente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in relazione alla pena detentiva.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in anni uno, mesi quattro di reclusione e euro cinquecento di multa.Così deciso il 29 marzo 2023 Il Consig