Italian Supreme Court dismisses appeal against plea-bargain sentence for waived acquittal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Stefano Fabrizi's appeal inadmissible because it challenged waived acquittal grounds under a plea-bargain agreement. Fabrizi argued the court failed to explain why he could not be acquitted, but the Court held that appeals against such agreements are strictly limited to the agreement's formation and content. Consequently, the Court ruled that grievances regarding waived acquittal conditions fall outside permissible cassation grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals against plea-bargain sentences are limited to the agreement's formation, consent, and content; grievances regarding waived acquittal conditions or sentencing errors are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FABRIZI STEFANO nato il 04/04/1983 a FROSINONE avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE DI APPELLO DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; a seguito di procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Fabrizi Stefano, per il tramite del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza del 20/09/2022 della Corte di appello di Roma, che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis cod.proc.pen. 1.1. Con un unico motivo deduce l'omessa motivazione in ordine alla possibilità di assolvere l'imputato dai reati ascrittigli.
2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in presenza di una sentenza pronunciata a seguito di rinuncia ai motivi di ricorso, dovendosi richiamare il consolidato insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc.pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al 2 concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge», (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep. 13/01/2020, Rv. 278170).
Il ricorso in esame si pone, dunque, al di fuori delle ipotesi per cui è consentito il ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis, cod.proc.. Da qui l'inammissibilità del ricorso.
3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così