Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36900/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of standing; defendant must use a lawyer for appeals after 2017 reform.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36900/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant, Luca Montrone, attempted to file it personally without legal representation. Post-2017 procedural reforms require all parties to be assisted by a qualified lawyer when challenging decisions before the Supreme Court. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the defendant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 36 c.p.p.; Art. 10 c.p.p.: After the 2017 reform, a party cannot challenge a decision before the Court of Cassation with a personal act and must necessarily be assisted by a lawyer.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of standing personal appeal legal representation requirement Cassation procedure 2017 procedural reform diritto a un difensore barriera linguistica oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 36 c.p.p.
Art. 10 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: MONTRONE LUCA nato ad Andria il 20 Marzo 1988 avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 10 ottobre 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Trani che ha affermato la responsabilità di Luca Montrone in ordine al delitto di danneggiamento aggravato di una finestra e dei vetri della cella in cui si trovava ristretto.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto personalmente, deducendo carenza di motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile poiché è stato presentato da soggetto non legittimato a proporlo. Dopo la novella del 2017 l'imputato non può impugnare dinanzi alla Corte di Cassazione un provvedimento con atto personale, ma deve necessariamente farsi assistere da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. 4.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 5 luglio 2023 La Consigliera est. La Presidente Maria ela Borsellino ne9na Petruzz DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE6 SETI 2023 IL FUNZI