Italian court dismisses appeal against detention order citing mafia aggravating circumstances and lack of specific defense arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's detention order against a suspect accused of attempted extortion. The suspect argued that the court failed to prove mafia methods and ignored his criminal record, but the court found the victim's testimony credible and the defense's arguments generic. Consequently, the court ruled that the appeal lacked concrete interest and specific grounds to challenge the established mafia aggravating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192 cod. proc. pen.; Art. 274, 275 cod. proc. pen.: An appeal against a detention order is inadmissible if the defense fails to provide specific arguments contradicting the court's findings on mafia methods or fails to demonstrate that the detention requirements are no longer met.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MELFI MASSIMO nato a Busto Arsizio il 12 Febbraio 1975 avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania del 1° Febbraio 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e quelle dell'Avv. Vinciguerra che ha insistito nei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catania ha respinto l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di massimo Melfi avverso l'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Catania il 27 dicembre 2022 con cui è stata applicata al predetto la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato del reato di tentata estorsione continuata e aggravata ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen., commesso in Scoglitti nel mese di agosto 2020.
2. Avverso la detta ordinanza propone ricorso l'indagato deducendo: 2.1 violazione di legge e, in particolare, dell'art. 192 cod, proc. pen. circa la ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. poiché all'indagato è stato attribuito il tentativo estorsivo posto in essere nell'agosto 2020 ed è stato escluso il concorso negli episodi estorsivi precedenti e l'ordinanza non individua alcun profilo peculiare del metodo mafioso evidenziando modalità della condotta proprie della metodologia criminale comune. 2.2 Violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari poiché l'unico contatto tra il ricorrente e i coindagati è quello avvenuto la sera del 20 agosto 2020 e la modestia dell'unico precedente penale dell'indagato avrebbero dovuto indurre il tribunale a verificare con più attenzione e a motivare adeguatamente in ordine alle esigenze cautelari anche in considerazione della memoria scritta depositata dalla difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché l'ordinanza impugnata formula adeguata e congrua motivazione in merito alla cornice di criminalità mafiosa in cui le vicende oggetto dell'odierno giudizio si inseriscono, in quanto espressione di un'associazione denominata "Stidda", operante nella zona di Vittoria e Comiso. La difesa non si confronta con queste argomentazioni e, a fronte di un'articolata motivazione, propone osservazioni generiche che non superano il vaglio di ammissibilità. In particolare, la persona offesa, ritenuta pienamente attendibile, ha individuato Melfi Massimo come il soggetto che aveva posto in essere le condotte estorsive già nel 2014, prospettandogli l'opportunità di pagare la somma di 1.000 euro al fine di evitare l'incendio del locale.
Negli anni successivi il Melfi aveva continuato ad estorcere somme di denaro sino all'agosto 2020, pretendendo esplicitamente il pagamento del "pizzo" e facendo riferimento ad altri titolari di esercizi commerciali che pagavano somme superiori. Alla stregua di questi elementi non emergono dubbi in ordine alla sussistenza della contestata aggravante sotto il profilo del metodo mafioso, oggetto di censura da parte del ricorrente. La censura è, peraltro, inammissibile anche sotto altro profilo, in quanto il ricorrente non censura la sussistenza dell'aggravante sotto il profilo dell'agevolazione mafiosa, pure ritenuto dal Tribunale, sicché la censura si presenta priva di concreto interesse, in quanto il suo eventuale accoglimento non sortirebbe alcun concreto effetto positivo per l'indagato. 1.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato poiché il Tribunale ha valorizzato la doppia presunzione di sussistenza del pericolo di reiterazione della condotta e di adeguatezza della misura custodiale connesse all'aggravante ritenuta sotto entrambi i profili del metodo e dell'agevolazione mafiosa, osservando che detta presunzione non risulta superata da alcun elemento allegato dalla difesa che, in effetti, neppure nel ricorso deduce specifiche circostanze che possano contrastare tale argomento.
2. Alla stregua di queste considerazioni si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Roma, 15 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Sergl Paola DEPOSI